Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18725 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 17/07/1958
avverso l’ordinanza del 13/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l ‘istanza di applicazione della misura alternativa dell ‘affidamento in prova ai servizi soci ali, avanzata da NOME COGNOME ed ha rigettato quella relativa alla detenzione domiciliare, valutata come unica adeguata ‘ a favorire il reinserimento sociale del condannato in linea con le finalità di rieducazione della sanzione penale e al contempo prevenire efficacemente il pericolo della reiterazione di condotte delittuose ‘ .
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’articolo 666 comma tre e dell’articolo 127 , in particolare evidenzia l’omessa notifica alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione omessa valutazione della documentazione attestante l’attività lavorativa del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente
1.1. Occorre ricordare, in premessa, che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598).
È pacifico che tale principio trova applicazione nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 2418 del 29 aprile 1998, COGNOME, Rv. 210773), atteso il rinvio effettuato dall’art. 678, cod. proc. pen., che regola tale procedimento, all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che’ nel disciplinare il procedimento di esecuzione, prevede la partecipazione obbligatoria del difensore.
1.2. Allo stesso modo, è affetto da nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il provvedimento emesso all’esito del procedimento di sorveglianza in cui sia stata omessa la notifica all’interessato dell’avviso della fissazione dell’udienza (Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009, COGNOME, Rv. 244657).
Entrambi i vizi sono riscontrabili nel caso di specie.
Invero, dall’esame degli atti del fascicolo processuale, accessibile alla Corte in ragione della natura processuale dell ‘eccezione (cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 273525), ha trovato riscontro quanto dedotto nel ricorso con riferimento all’omessa notifica dell ‘avviso di fissazione dell ‘udienza camerale .
E’ rimasto, dunque, accertato che l’avviso di fissazione dell’udienza non è stato notificato né al difensore di fiducia né al ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,
al Tribunale di sorveglianza di Napoli che avrà cura di instaurare correttamente il contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso, in Roma 9 aprile 2025.