Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44773 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44773 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 06/04/1987
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 7 maggio 2024 revocava la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME alias NOME COGNOME, ex art. 168 co. 1 n. 1 cod. pen. per avere nel quinquennio, a decorrere dal 2 marzo 2011, data del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno con cui era concesso al COGNOME il beneficio della sospensione condizionale della pena in data 17 marzo 2011 commesso un ulteriore reato per cui riportava condanna, con sentenza del Tribunale di Ancona in data 14 aprile 2016, ad un mese di reclusione.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato che articolava su un unico motivo.
Con l’unico motivo di ricorso il condannato rilevava la violazione di legge, in particolare dell’art. 666 cod. proc. pen. per l’omessa notifica all’interessato del decreto di fissazione dell’udienza camerale.
Con provvedimento del 13 giugno 2023 il giudice dell’esecuzione ritenendo fondato di ricorso , visto l’art. 666 co. 7 cod. proc. pen., sospendeva l’esecuzione dell’ordinanza emessa il 7 maggio 2024, oggetto di ricorso.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione, rilevato che il condannato non aveva nominato un difensore, nominava un difensore di ufficio per la fase esecutiva, cui notificava il decreto di fissazione dell’udienza, e disponeva la notifica del medesimo al condannato presso la residenza che risultava agli atti, ove però il medesimo non veniva reperito.
Veniva individuato un ulteriore indirizzo presso il quale il COGNOME sarebbe emigrato, ma non vi è traccia in atti che ivi sia stata effettuata alcuna notifica.
Conclusivamente deve rilevarsi l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di esecuzione al condannato, che costituisce causa di nullità assoluta di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia
stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016 Rv. 269028).
Analogamente nel procedimento di sorveglianza, la violazione del disposto dello art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 dello stesso codice, per omessa notifica dell’avviso di fissazione della data dell’udienza in camera di consiglio sia all’imputato che al suo difensore, dà luogo ad una nullità di ordine generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 178 lett. c e art. 179 comma primo cod. proc. pen.), in quanto concerne l’omessa citazione dell’interessato e l’assenza del difensore, la cui partecipazione necessaria all’udienza è normativamente sancita dal quarto comma del citato art. 666 cod. proc. pen.. (Sez. 1, Sentenza n. 484 del 01/02/1991 Rv. 186650 -01).
Stante il fatto che il procedimento di sorveglianza è modellato sul procedimento di esecuzione, è evidente che analogamente a quanto accade nel procedimento di sorveglianza, anche in quello di esecuzione la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza all’imputato da luogo a una nullità di ordine generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
L’accoglimento del ricorso impone l’annullamento dell’impugnato provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna di Ancona.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il residente