Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4338 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4338 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Bonito in data DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/09/2025 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 29 maggio 2025 il GIP presso il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere disponeva il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., del conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” nell’ambito del procedimento penale n. 8919 del 2021 RGNR, relativo a contestazioni ex art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000 formulate nei confronti di COGNOME NOME.
L’odierno ricorrente, COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, RAGIONE_SOCIALE terza interessata, intestataria del conto corrente sottoposto a vincolo, proponeva impugnazione ai
sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., deducendo la nullità ex art. 178 co. 1, cod. proc. pen. del verbale di esecuzione del sequestro preventivo, in quanto n notificato alla predetta RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale del riesame di Santa NOME Capua Vetere, con ordinanza dell’8 settembre 2025, rigettava la richiesta e confermava il decreto di sequestro preventivo.
2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato deducendo il seguente motivo.
Il ricorrente deduce nullità a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa della RAGIONE_SOCIALE terza intestataria del conto, sostenendo che l’omessa notifica del decreto di sequestro, nonché la mancata formale ostensione degli atti posti a fondamento del vincolo, avrebbero impedito al terzo estraneo di conoscere l’esistenza della misura cautelare, di esaminare tempestivamente il compendio documentale e di approntare difese efficaci nella fase genetica ed esecutiva. La difesa richiama principi convenzionali e costituzionali relativi al giusto processo e osserva che, in assenza di notifica, la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata privata della possibilità di esercitare il contraddittorio effettivo, con conseguente invalidità de provvedimento genetico e dell’ordinanza di conferma del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è infondato.
È costante insegnamento di questa Corte di legittimità che l’omessa notifica del decreto di sequestro preventivo, così come la mancata esecuzione del medesimo, non determina alcuna nullità del provvedimento né comporta l’inefficacia della misura reale. Non è prevista, nell’art. 321 cod. proc. pen., alcuna ipotesi di inefficacia collegata alla mancata notifica del decreto emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero; l’unica inefficacia contemplata deriva dal comma 3-ter dello stesso articolo ed è limitata al sequestro d’urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 3-bis o di mancata convalida nel termine di dieci giorni.
Ne discende che la mancata notifica del provvedimento di sequestro non incide sulla validità né sulla permanenza dell’efficacia del decreto, producendo unicamente l’effetto di differire la decorrenza del termine di impugnazione in capo all’interessato. Il sequestro preventivo, infatti, si esegue mediante apprensione del bene e non mediante notifica del relativo provvedimento; la funzione della notifica è circoscritta a consentire l’esercizio dell’impugnazione,
sicché il ritardo nella sua effettuazione incide solo sul termine per proporre riesame, senza comportare nullità ai sensi degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen. né pregiudicare l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’interessato. (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018, dep. 2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274851 – 01; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, COGNOME, Rv. 268585 – 01; Sez. 6, n. 15501 del 08/01/2009, COGNOME, Rv. 243572 – 01).
Nel caso in esame il ricorrente fonda la dedotta nullità sulla violazione del diritto di difesa del terzo estraneo, ma tale prospettazione si pone in radicale contrasto con i principi sopra richiamati, secondo cui l’omessa notifica del decreto non incide sulla validità del provvedimento e non determina alcuna compressione delle garanzie difensive rilevante ex art. 178 cod. proc. pen., atteso che l’interessato, una volta avuta conoscenza dell’esistenza del vincolo, ha piena possibilità di accedere agli atti, di esaminarli e di proporre impugnazione nei termini decorrenti dalla effettiva conoscenza della misura. Nel caso di specie il riesame è stato tempestivamente proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha quindi potuto esercitare in concreto il proprio diritto di difesa.
Ne consegue che il ricorso, incentrato sulla pretesa nullità derivante dall’omessa notifica del decreto di sequestro, risulta manifestamente infondato e dunque, inammissibile, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente