Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33381 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare e l’istanza di affidamento in prova terapeutico presentate, da NOME COGNOME, in relazione alla espiazione della pena di un anno, cinque mesi e tre giorni di reclusione, determinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti reso in data 9 ottobre 2023.
Ripercorso il nutrito curriculum criminale dell’istante, il Tribunale, sulla base delle recenti informazioni fornite dalla Questura di RAGIONE_SOCIALE, ne illustrava l’elevata pericolosità sociale, descrivendone il ruolo di esponente di spicco di una nota famiglia romana, profondamente radicata nel tessuto delinquenziale dei quartieri di Casalotti – Primavalle, egemone nei rami delle estorsioni, delle rapine e del traffico di stupefacenti e governata, con ruolo apicale, dallo zio, il not pluripregiudicato NOME DOMIZI.
Ancorché destinatario di numerosi benefici di legge extra carcerari, COGNOME ne aveva violato sistematicamente le prescrizioni, talvolta rendendosi latitante, sia in Italia che all’estero, mediante l’utilizzo di documenti contraffat vedendo cessare il suo status di ricercato solo grazie alla cooperazione e all’intervento congiunto delle polizie europee.
Attuali erano, poi, i collegamenti di COGNOME con elementi di vertice della criminalità organizzata capitolina.
Alla luce delle descritte emergenze, tenuto, inoltre, conto del recente provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso il 3 maggio 2023 dal G.I.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla importazione in concorso di un ingente quantitativo di stupefacente (107 kg) e a tre episodi di sequestro di persona a scopo di estorsione – commessi nel periodo in cui COGNOME usufruiva degli arresti domiciliari e delle autorizzazioni concessegli dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ad assentarsi dalla propria abitazione per partecipare agli incontri programmati presso il SERD della RAGIONE_SOCIALE e per visite mediche – ad avviso del Tribunale di sorveglianza nessuna misura extramuraria era concedibile al condannato, come platealmente dimostrato dalla prosecuzione, da parte sua, della condotta criminale anche in costanza di arresti domiciliari.
Ha proposto ricorso l’interessato, per mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Sostiene la difesa che l’omessa notifica all’imputato dell’ordine di esecuzione, emesso dal P.M. di Civitavecchia in data 9 ottobre 2023, già invano
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n
eccepita nell’udienza del 12 ottobre 2023, avrebbe determinato la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento di esecuzione.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, perciò, rigettato.
Il secondo periodo del comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen., che viene qui in considerazione, nel testo modificato dal dl. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2011, n. 4, così dispone: «L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fas del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico».
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omessa notifica dell’ordine di carcerazione è sfornita di sanzione e, pertanto, per il principio di tassatività, non comporta GLYPH nullità GLYPH dell’ordine GLYPH stesso GLYPH emesso GLYPH dal GLYPH Pubblico GLYPH ministero (Sez. 2, n. 26678 del 28/04/2003, COGNOME, Rv. 225163 01; Sez. 6, n. 2073 del 29/05/1996, COGNOME, Rv. 205878 – 01).
Ed invero, tale adempimento è strettamente funzionale a consentire all’interessato di presentare, nel termine perentorio di trenta giorni, l’istanza finalizzata ad ottenere la concessione di una misura alternativa.
Di conseguenza, se, nonostante l’omessa notifica ad uno degli aventi diritto (condannato e difensore), l’istanza, da parte dell’unico soggetto eventualmente destinatario della notifica, sia stata tempestivamente presentata, la notifica ha, comunque, raggiunto il suo scopo, con gli (eventuali, se si ritenesse una nullità) effetti di sanatoria previsti dall’art. 183, lett. b), cod. proc. pen., essend l’interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l’atto (affetto da ipotetica null era preordinato (v., con riguardo a un caso di nullità dell’estratto contumaciale, Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, COGNOME ed altri, Rv. 215586 – 01).
Questo è quanto esattamente accaduto nel caso di specie, in cui l’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Civitavecchia in data 9 ottobre 2023 risulterebbe essere stato notificato al solo difensore del COGNOME, ma non al condannato.
Il difensore ha, comunque, ritualmente presentato, nell’interesse del suo assistito, domanda di misura alternativa al competente Tribunale di sorveglianza, che ha provveduto con l’ordinanza oggi impugnata.
Non è quindi ipotizzabile, nel caso in esame, alcuna violazione del diritto di difesa, come prospettato dal ricorrente, che, tra l’altro, non ha neppure dedotto censure sulla motivazione addotta a sostegno del diniego, nel merito, della sua istanza.
Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente