Omessa Notifica al Difensore: la Cassazione Annulla il Provvedimento
Il diritto alla difesa è uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema giudiziario. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, chiarendo come un errore procedurale, quale l’omessa notifica al difensore di fiducia, possa invalidare un intero procedimento. Il caso in esame dimostra come la corretta comunicazione degli atti processuali non sia una mera formalità, ma una garanzia essenziale per l’imputato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni a cui sono giunti i giudici.
Il Caso: Dalla Richiesta di Misure Alternative all’Errore di Notifica
La vicenda ha origine dall’istanza di un condannato che, dovendo scontare una pena residua di meno di un anno, aveva richiesto al Tribunale di Sorveglianza di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare.
Inizialmente, il Tribunale aveva rigettato la richiesta con una motivazione precisa: il condannato non aveva indicato un luogo idoneo dove poter espiare la pena in regime alternativo. Tuttavia, il problema che ha portato il caso fino in Cassazione non riguardava il merito della decisione, bensì un grave vizio procedurale.
Durante il procedimento, il condannato aveva revocato il suo precedente legale e nominato un nuovo difensore di fiducia. Questa nomina era stata formalizzata con una dichiarazione resa presso l’ufficio matricola del carcere e prontamente comunicata via Posta Elettronica Certificata (PEC) alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza. Nonostante ciò, l’avviso di fissazione dell’udienza decisiva non è mai stato notificato a questo nuovo avvocato. Il Tribunale, constatata la cancellazione dall’albo del precedente difensore, aveva infatti nominato un avvocato d’ufficio, al quale era stata inviata la comunicazione. L’udienza si è quindi svolta senza la presenza del legale scelto dal condannato.
La Questione Giuridica: Omessa Notifica al Difensore e Nullità Assoluta
Il nuovo difensore ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, denunciando la nullità assoluta dell’udienza e del conseguente provvedimento. Il ricorso si fondava sulla violazione degli articoli 178, lettera c), e 179 del codice di procedura penale. Queste norme sanciscono la nullità di tutti gli atti quando non viene garantita l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato.
Il punto centrale della difesa era chiaro: l’omessa notifica al difensore di fiducia regolarmente nominato aveva privato il condannato del suo diritto fondamentale di essere assistito dal legale da lui scelto. La nomina era stata comunicata correttamente agli uffici giudiziari, che avrebbero dovuto prenderne atto e indirizzare a lui tutte le successive comunicazioni, compresa quella cruciale relativa alla data dell’udienza.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in pieno la tesi difensiva. I giudici supremi hanno stabilito che la comunicazione della nomina del nuovo difensore, avvenuta tramite PEC all’indirizzo ufficiale della cancelleria del Tribunale, era un atto idoneo a portare l’autorità giudiziaria a conoscenza del cambio di legale.
Di conseguenza, la successiva notifica dell’avviso di udienza a un difensore d’ufficio, nominato erroneamente, ha costituito una violazione insanabile del diritto di difesa. Questo errore procedurale rientra nella categoria delle nullità assolute, ovvero i vizi più gravi che inficiano la validità del procedimento e che possono essere rilevati in ogni stato e grado del giudizio. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, l’ordinanza che negava le misure alternative è stata cancellata e il procedimento dovrà tornare davanti al Tribunale di Sorveglianza per una nuova valutazione, questa volta garantendo la corretta partecipazione del difensore di fiducia.
In secondo luogo, la sentenza riafferma un principio cardine: la scelta del difensore è un diritto inviolabile dell’imputato e le cancellerie degli uffici giudiziari hanno il dovere di gestire con la massima diligenza le comunicazioni ricevute, specialmente se trasmesse tramite canali ufficiali come la PEC. Un errore in questa fase non è una semplice svista, ma un vizio che può compromettere l’intero iter processuale, garantendo che nessuno possa essere giudicato senza avere al proprio fianco il legale che ha scelto per tutelare i propri diritti.
Cosa succede se il tribunale non notifica l’udienza al difensore di fiducia?
L’omessa notifica al difensore di fiducia regolarmente nominato comporta la nullità assoluta dell’udienza e di tutti gli atti successivi, incluso il provvedimento finale, poiché viola il diritto fondamentale alla difesa.
La comunicazione della nomina di un nuovo avvocato via PEC è valida?
Sì, la sentenza conferma che la comunicazione della nomina di un nuovo legale, inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo ufficiale della cancelleria del tribunale, è un mezzo valido per informare l’autorità giudiziaria del cambio.
Per quale motivo l’ordinanza originale era stata annullata?
L’ordinanza originale, che negava una misura alternativa alla detenzione, è stata annullata non per ragioni di merito, ma a causa di un grave vizio di procedura: la mancata notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia del condannato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47275 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47275 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 24/02/1982 avverso l’ordinanza del 06/03/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME tendente ad ottenere l’affidamento in prova del servizio sociale ovvero la detenzione domiciliare quale misura alternativa alla pena di undici mesi e ventisette giorni di reclusione, perchØ non aveva indicato nell’istanza nØ successivamente alcun luogo ove eventualmente espiare la pena in regime di misura alternativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e ha articolato un unico motivo ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc pen., denunciando la nullità assoluta dell’udienza del 6.3.2024 e la conseguente nullità del provvedimento impugnato per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al condannato e al difensore di fiducia tempestivamente nominato.
Il procedimento origina da un’istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione avanzata in data 27/09/2022 da COGNOME mentre era già detenuto in custodia cautelare ed era stato raggiunto da ordine di esecuzione emesso per altra causa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. All’epoca egli era difeso dall’avv. NOME COGNOME del foro di Roma che successivamente aveva proceduto alla volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati di Roma.
In data 20/06/2023 COGNOME aveva reso dichiarazione all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Velletri, dove era ristretto, al fine di revocare il precedente difensore e nominare l’avv. NOME COGNOME del foro di Roma; la dichiarazione era stata comunicata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo EMAIL
Invece l’avviso di fissazione dell’udienza sulla richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione era stato notificato ad un difensore d’ufficio all’uopo nominata, dopo avere constatato la cancellazione volontaria dell’avv. COGNOME
Denuncia altresì il difensore che in atti non vi Ł nemmeno copia della notifica al condannato.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo l’interesse attuale alla misura alternativa e indicando anche il domicilio idoneo all’espiazione.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perchØ non risulta allegata in atti la copia dell’atto che dimostra l’invio della nuova nomina al Tribunale di sorveglianza e non vi Ł prova quindi del fatto che l’autorità procedente ne avesse notizia
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME