Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40828 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40828 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/03/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ché ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO, il quale conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello che riformava quella di primo limitatamente alla quantificazione della pena irrogata, in relazione al reato di cui agli artt.73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, proposto per violazione di legge, deduce l’omessa citazione del difensore di fiducia per l’udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello, celebrata senza che venisse nemmeno nominato un sostituto d’ufficio.
Nel ricorso si ricostruisce l’avvicendarsi dei difensori di fiducia, dandosi atto che l’imputato era inizialmente difeso dall’AVV_NOTAIO e, a seguito della sopravvenuta rinuncia, nominava l’AVV_NOTAIO, con atto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello in data 10 dicembre 2024.
Nonostante il rituale deposito della nomina del nuovo difensore di fiducia, il decreto di citazione, emesso nel gennaio 2025, veniva notificato al precedente difensore.
All’udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello, si dava atto nel verbale dell’assenza del difensore di fiducia erroneamente individuato e, peraltro, non si provvedeva neppure alla nomina di un sostituto d’ufficio ex art. 97 cod. proc. pen.
Sulla base di tale ricostruzione, la difesa ha . eccepito la nullità del decreto di citazione e degli atti conseguenti, stante l’evidente lesione del diritto di difesa sanzionato ai sensi dell’art. 178, lett.c), cod. proc. pen. con la nullità a regime intermedio.
2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione relativamente alla riconosciuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità.
CONSIDERATO IN D.TRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti, cui la Corte ha accesso ín considerazione della natura processuale del vizio dedotto, risulta che effettivamente l’imputato aveva nominato quale suo unico difensore, a seguito della rinuncia del precedente patrono, l’AVV_NOTAIO.
In atti vi è la prova dell’avvenuto deposito presso la Cancelleria della Corte di appello della rinuncia dell’originario difensore di fiducia, mediante pec inviata in data 6/12/2024, precedente rispetto alla notifica del decreto di citazione in appello effettuata il 13 gennaio 2025, allorquando risultava già effettuata la nomina in favore del nuovo difensore di fiducia.
Nonostante la regolare nomina del nuovo difensore, il decreto di citazione a giudizio non risulta notificato a quest’ultimo ed anche l’udienza è stata celebrata dando atto dell’assenza del difensore di fiducia, individuato non già nell’AVV_NOTAIO, bensì nel precedente difensore che nelle more aveva rinunciato all’incarico.
A ciò occorre aggiungere che, stante la mancanza di qualsivoglia difensore dell’imputato, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere a nominare un sostituto per l’udienza ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., ma tale incombente non risulta espletato.
Quanto detto consente di ritenere sicuramente configurabile la nullità a regime intermedio invocata dalla difesa, dovendòs! dare seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine AVV_NOTAIO intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d’ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez.5, n. 11756 del 14/2/2020, COGNOME, Rv.279037; Sez.6, n. 37532 del 7/7/2016, Senatore, Rv.268154).
A maggior ragione la nullità deve ritenersi integrata qualora, come nel caso di specie, non solo non vi è stata la notifica del decreto di citazione nei confronti del difensore di fiducia, ma non è stata neppure garantita la difesa mediante la nomina di un sostituto d’ufficio.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito, dovendosi disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
Così deciso il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente