Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a Teramo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di L’ Aquila in data 15/9/2023
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’aquila con la sentenza impugnata ha confermato quella del Tribunale di Teramo con la quale il ricorrente era stato condanNOME alla pena
ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione COGNOME NOME il quale deduce, con un unico motivo, la nullità della sentenza in quanto il decreto di citazione in appello non è stato notificato al difensore d fiducia AVV_NOTAIO, nomiNOME in data 6/7/2022, prima dell’emissione del decreto di citazione (avvenuta in data 7/7/2023).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di seguito specificato.
La notifica del decreto di citazione in appello all’ AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOME, effettivamente non risulta essere stata effettuata.
L’omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia integra una causa di nullità assoluta di ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p., quando incide sull’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato; essa è insanabile solo quando l’inosservanza delle norme riguarda l’omessa citazione dell’imputato o l’assenza del suo difensore, circostanza questa che si è verificata nel caso di specie poiché dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso data la natura dell’eccezione, la Corte di appello non provvedeva a notificare il decreto di citazione in appello, emesso in data 7/7/2023, al (nuovo) difensore di fiducia la cui nomina era stata comunicata in data 6/9/2022, sicchè si ravvisa una lesione del diritto dell’imputato di affidare la propria difesa al persona che riscuota la sua fiducia (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Rv. 279722).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L’ Aquila per l’ulteriore corso.
Così deliberato il 26/1/2023