Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 26/6/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto in data 14/11/2022, che all’esito del giudizio abbreviato aveva condannato NOME COGNOME per i reati lei ascritti.
L’imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’omessa notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte di appello per l’udienza del 26/6/2023. Il difensore, AVV_NOTAIO, rileva che in data 16/7/2022 era intervenuta nomina fiduciaria in suo favore, mai revocata e che, tuttavia, il decreto di fissazione era
stato notificato solo all’imputata ed al codifensore di fiducia, AVV_NOTAIO. Eccepisce, dunque, la nullità assoluta della sentenza.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 Invero, l’unico motivo di doglianza non è consentito, perché tardivamente dedotto, atteso che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in caso di omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado.
Se in udienza è presente l’altro difensore, la mancata proposizione dell’eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l’imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (Sezione 5, n. 55800 del 3/10/2018, COGNOME, Rv. 274620 – 01; Sezione 3, n. 38021 del 12/6/2013, COGNOME, Rv. 256980- 01; sulla deducibilità delle nullità a regime intermedio verificatesi nella fase degli atti preliminari del giudizio di appello, cfr. anche Sezione 2, n. 46638 del 13/9/2019, COGNOME, Rv. 278002 – 01).
Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, Rv. 249651 – 01) hanno avuto modo di precisare che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, resta quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati.
Ed invero, «la mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato è espressione di una scelta difensiva le cui ragioni non rilevano ai fini del decorso del termine ultimo per la “deduzione”, cioè quello della deliberazione della sentenza del grado, anche tenendo presente che la deduzione della nullità non richiede necessariamente la comparizione, potendo essere formulata con un atto scritto (art. 121 cod. proc. pen.)». Dunque, «l’onere del difensore regolarmente avvisato di accertare la sussistenza di nullità verificatesi prima del giudizio non muta a seconda che egli compaia oppure non compaia in udienza».
Sul punto, giova evidenziare che «la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la nozione di “parte” che deve formulare l’eccezione va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, il quale, anzi, deve tutelare l’intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero; pertanto, la regolare citazione di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesi in un momento anteriore al “giudizio”, non
potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valide per superare il termine decadenziale di cui all’art. 180 cod. proc. pen. La ratio della norma di cui all’art. 180 cod. proc. pen. è quella di apprestare un rimedio alle nullità intermedie verificatesi prima del giudizio al fine di garantire il regolare svolgimento del giudizio stesso e di impedire il compimento di ulteriori attività processuali viziate (art. 185 cod. proc. pen.), con la conseguenza che una interpretazione che consenta alla difesa di riservare l’eccezione di nullità al grado successivo sarebbe lesiva dell’interesse costituzionalmente protetto della ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.); mentre la nullità verificatasi in giudizio può essere rilevata e dedotta dopo la conclusione del grado, perché ormai l’unico rimedio possibile è l’impugnazione della sentenza» (Sezioni Unite n. 22242/2011, cit.).
In altri termini, la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, quale che sia la natura di quest’ultima (pubblica o camerale, relativa al giudizio o ai provvedimenti de libertate), se effettuata nei riguardi di uno solo dei difensori in modo rituale, consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell’udienza stessa ad opera della difesa e, di conseguenza, permette a questo unitario soggetto processuale di compiere una scelta in merito all’esercizio o meno della facoltà di comparire in udienza e di sollevare eventuali eccezioni al fine di far rilevare l’omessa comunicazione dell’avviso ad uno dei patrocinatori: il che comporta, in caso di omessa proposizione di alcuna contestazione ovvero di rinuncia a comparire del difensore ritualmente avvisato, la sanatoria del vizio processuale, in conformità alla previsione di cui all’art. 184, comma 1, cod. proc. pen. (Sezione 5, n. 55800 del 3/10/2018, COGNOME, Rv. 274620 – 01).
Né può sostenersi che la trattazione scritta del processo di appello, ai sensi dell’art. 23-bis D.L. n. 137/2020, avrebbe precluso la possibilità di eccepire la nullità sia al difensore non avvisato che al codifensore ritualmente avvisato. Basti sul punto ribadire quanto affermato dalle Sezioni Unite Scibè («l’onere del difensore regolarmente avvisato di accertare la sussistenza di nullità verificatesi prima del giudizio non muta a seconda che egli compaia oppure non compaia in udienza») ed evidenziare che entrambi i difensori avrebbero potuto denunziare il vizio con atto scritto ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2023.