Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Esaminata la memoria difensiva del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO il quale insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli la quale ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilità penale del ricorrente, la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale pluriaggravato e lo aveva condanNOME alla pena di anni sette mesi quattro di reclusione.
Ricorre il CAPOLUOGO a mezzo del proprio difensore avvocato NOME COGNOME il quale denuncia violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 178 e 179 cod.proc.pen. in ragione della omessa notifica al difensore dell’avviso di fissazione della udienza in grado di appello. Assume inoltre che, sebbene l’imputato risultasse assistito e difeso anche da un altro difensore, a quest’ultimo non poteva farsi carico di eccepire la nullità in oggetto, in quanto dagli atti del processo non era desumibile l’omessa notifica al codifensore in quanto l’avviso era stata spedito mediante EMAIL ad un omonimo del difensore di fiducia e quindi ad un indirizzo di posta certificata errato e al contempo il giudice distrettuale aveva erroneamente dato atto a verbale di udienza dell’avvenuto perfezionamento della notifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso, di ordine processuale, appare fondato atteso che il ricorrente, mediante l’allegazione al ricorso della prova del mancato perfezionamento dell’avviso di fissazione della udienza dibattimentale ad uno dei codifensori, pur rimanendo l’imputato rappresentato da altro difensore che non aveva provveduto ad eccepire la nullità, ha tempestivamente eccepito con il presente ricorso il vizio di nullità, a regime intermedio, di cui risulta affetta vocatio in judicium del difensore fiduciario e gli atti ad essa conseguenti.
Invero nel procedimento di appello l’omessa citazione del co-difensore comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall’art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza (sez.2, n.44363 de126/11/2010, D’Aria, Rv.249184) senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell’imputato o del co-difensore ritualmente citato (sez.1, n.19982 del 21/03/2013, Panella, Rv.256182; sez.5, n.55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv.274620).
In generale è stato affermato che l’omissione dell’avviso ad uno dei due difensori dell’imputato della data fissata per l’udienza (nel caso di specie, per
l’udienza dibattimentale di appello) non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell’art. 179 cod. proc. pen., ma ad una nullità “a regime intermedio”, deducibile fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Tuttavia, qualora uno dei componenti del collegio difensivo compaia e non eccepisca l’omesso avviso al codifensore, desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente, poiché la nozione di “parte interessata” va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l’intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero (nella specie, l’imputato era rimasto contumace sez.6, n.38570 del 30/09/2008, COGNOME, Rv.241646).
2.1 Peraltro, come si afferma nella pronuncia richiamata, la rinuncia del codifensore a proporre l’eccezione di nullità può presumersi quando il difensore comparso sia in grado di esercitare la relativa eccezione, avendo la conoscenza, o potendo acquisirla sulla base degli atti processuali, che la mancata presenza del codifensore officiato, sia riconducibile alla omessa notifica dell’avviso di comparizione. A tale proposito le S.U. hanno prospettato un onere di collaborazione e di interlocuzione tra la parte o il difensore presente (sia pure sostituto ai sensi dell’art.97 comma 4 cod.proc.pen.), onere desumibile dall’art.420 ter comma 5 cod.proc.pen. al fine di fare emergere le ragioni della mancata comparizione del co-difensore assente (sez.U, n.39060 del 16/07/2009, Rotella, Rv.244187), al cui mancato assolvimento consegue la saNOMEria della nullità a regime intermedio, non rilevata di ufficio o tempestivamente eccepita, in applicazione della disciplina ricavabile dagli art.180 comma 2 e 180 cod.proc.pen.
Nella specie peraltro la giurisprudenza richiamata non può trovare coerente applicazione atteso che la mancata comparizione all’udienza del codifensore di fiducia é dipesa da una omessa della notifica dell’avviso di comparizione per un errore della cancelleria determinata dalla spedizione dell’avviso di comparizione a indirizzo telematico – PEC diverso da quello indicato dal co-difensore in quanto inoltrato, in ragione di una omonimia, ad altro avvocato NOME COGNOME del foro di Napoli, errore che non solo non poteva essere rilevato dal difensore presente, pur avendo avuto accesso agli atti del processo, ma che aveva indotto la Corte di Appello in via preliminare a ritenere la ritualità della notifica e a procedere oltre nel dibattimento.
Si verte pertanto in ipotesi di nullità non rilevata dal Tribunale e non eccepita dalla parte, pure rappresentata da altro difensore fiduciario, del tutto
estranea alla sfera di conoscibilità della parte processuale, la quale non era in condizione di sollecitare alcun tipo di interlocuzione con il giudicante, anch’esso tratto in inganno dalla documentazione di cancelleria attestante la documentata ricevuta di inserimento dell’avviso nella casella postale del destinatario, realizzandosi pertanto un vizio occulto che ha inciso sulla regolarità della vocatio, che è stato fatto valere nel primo atto successivo con il quale il difensore pretermesso era posto in condizione di dedurre la causa d nullità.
Riconosciuta pertanto la nullità della notifica dell’avviso di comparizione al difensore di fiducia dell’imputato COGNOME NOME e l’impossibilità di eccepirla tempestivamente da parte del co-difensore dell’imputato pure presente, deve ritenersi la tempestività dell’eccezione formulata dall’imputato mediante il ricorso per cassazione, nel rispetto delle scansioni indicate dagli art.180 e 182 cod.proc.pen., nullità che investe tutti gli atti processuali successivi e conseguentemente anche la sentenza oggetto di impugnazione, ai sensi dell’art.185 comma 1 cod.proc.pen.
In conclusione deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per nullità derivata con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti processuali delle spese di questo giudizio di legittimità.
Consegue ai sensi dell’art.302 comma 2 cod.proc.pen. la perdita di efficacia della misura cautelare in essere nei confronti dell’imputato, per decorso del termine in grado di appello, e l’ordine di scarcerazione del COGNOME, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli per il giudizio, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Dispone la immediata scarcerazione del COGNOME se non detenuto per altra causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 Novembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente