Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32805 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME. udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME, del foro di NOCERA INFERIORE, anche in sostituzione del co-difensore avvocato COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 febbraio 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rigettato nel resto il gravame proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente è gravemente indiziato del reato di cui al capo B, per aver preso parte ad una trattativa riguardante la cessione di un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, a lui successivamente consegnata previo versamento del prezzo pattuito.
Avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione della legge processuale, essendo mancata la notifica, ad uno dei due difensori (AVV_NOTAIO), dell’avviso di cui all’art. 309, comma 8, cod. proc. pen.
Evidenziata la non pertinenza dei precedenti menzionati dal Tribunale, il ricorrente ha sottolineato da un lato l’assenza dei presupposti affinché operi la preclusione di cui all’art. 182 cod. proc. pen., e dall’altro il pacifico princip giurisprudenziale secondo cui l’avviso della data di udienza fissata per la discussione dell’istanza di riesame è previsto in favore di entrambe i difensori nominati, determinandosi altrimenti una nullità a regime intermedio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro, in favore del Tribunale di Nocera Inferiore; ciò in quanto, non essendo emerso alcun collegamento del ricorrente con l’associazione per delinquere contestata ad altri soggetti, non è ipotizzabile il nesso finalistico di cui all’art. 12, comma 1, lettera c, cod. proc. pen., idoneo ad attrarre la competenza dinanzi al giudice del luogo in cui ha operato la struttura associativa.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio della motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità della misura domiciliare, fondata sul presupposto, non in linea con le evidenze disponibili, dell’avvenuta consegna e custodia del narcotico nell’abitazione del ricorrente.
In presenza di un percorso motivazionale solo apparente, è del tutto mancata, infine, la concreta disamina della capacità dell’indagato di attenersi alle prescrizioni che caratterizzano la misura domiciliare.
3 Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegNOME le conclusioni indicate in epigrafe.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il ricorrente ha chiesto, invece, l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri.
1.1. Risulta dagli atti, ed è incontestato, che l’AVV_NOTAIO fu nomiNOME dal ricorrente tramite l’ufficio matricola, ancor prima dell’interrogatorio di garanzia; pertanto, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., la nomina ha efficacia immediata, come se fosse ricevuta direttamente dall’autorità giudiziaria, alla quale infatti deve essere trasmessa immediatamente.
L’altro difensore, AVV_NOTAIO, presentava l’istanza di riesame, ed all’udienza tenuta dinanzi al Tribunale eccepiva l’omessa notifica.
Il Tribunale, con il provvedimento impugNOME, ha ritenuto non deducibile la nullità ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il COGNOME, ricevuto l’avviso, non “si era attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data fissata per la discussione”, in tal modo dando luogo ad un “comportamento negligente” (p. 3 ordinanza).
1.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori dell’imputato integra una nullità a regime intermedio, che deve essere tempestivamente eccepita ad opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente (proprio in tema di riesame, Sez. 5, n. 19923 del 05/04/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, COGNOME, Rv. 278815 – 01; Sez. 6, n. 17267 del 16/04/2010, COGNOME, Rv. 247086; Sez. 6, n. 33057 del 23/06/2003, Lazo, Rv. 226567 – 01).
Nella specie la nullità non solo è stata tempestivamente eccepita, ma nemmeno può dirsi sanata ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen.: dare causa alla nullità, infatti, vuol dire tenere una condotta (commissiva od omissiva) tale da porre le condizioni per realizzare la divergenza tra la fattispecie astratta e quella concreta.
Il Tribunale, sul punto, ha valorizzato un contegno meramente omissivo del ricorrente, il quale non avrebbe avvertito il secondo difensore dell’udienza fissata.
Osserva il Collegio, al riguardo, che intanto non vi è prova di un simile comportamento, non potendosi certo far discendere, puramente e
semplicemente, dall’assenza del difensore all’udienza; invece, era onere del Tribunale accertare in concreto il contributo causale al verificarsi della nullità.
In altri termini, il Tribunale ha ritenuto il concorso nella determinazione del vizio dal suo stesso verificarsi.
Né può esigersi dall’indagato che, dopo aver ricevuto l’avviso per l’udienza, si impegni a verificare la regolarità della convocazione, eventualmente attivandosi (peraltro nel ristrettissimo termine proprio del riesame) per sanare vizi il cui accertamento richiede, comunque, delle nozioni tecniche; così come nella valutazione dell’eziologia del vizio, non si può o tralasciare la circostanza che il COGNOME, al momento in cui ha ricevuto l’avviso, era ristretto in carcere.
La compiuta identificazione della persona cui l’atto è destiNOME è compito esclusivo del pubblico ufficiale che vi provvede, ed eventuali errori non possono ripercuotersi su chi non vi ha dato o non ha concorso a darvi causa (così, in motivazione, Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, dep. 2002, Rubattu, Rv. 221107 01).
Il Tribunale ha poi richiamato un precedente di legittimità che, a ben vedere, avrebbe dovuto condurre ad opposte conclusioni (Sez. 3, n. 44075 del 10/07/2014, Fè, Rv. 260611 – 01): in quel caso, infatti, la Corte ha escluso che la reiterata assenza presso il domicilio eletto dell’indagata o di altre persone in grado di ricevere l’avviso dell’udienza del riesame potesse costituire concorso nella causazione della nullità, trattandosi di un dato neutro, al pari di quanto è emerso nel caso di specie.
Alla mancata notificazione, tempestivamente eccepita in sede di riesame e nuovamente dedotta con il ricorso per cassazione, consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, ma non la perdita di efficacia della misura cautelare, prevista dalla legge per il caso, ontologicamente distinto, in cui la decisione o il deposito dell’ordinanza non siano intervenuti nei termini prescritti (artt. 309, comma 10, e 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.).
In tal senso si colloca un risalente e consolidato orientamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 2 del 12/02/1993, COGNOME, Rv. 193414 e Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, COGNOME, Rv. 195356 01, in relazione ad una pronuncia tempestivamente intervenuta ma affetta da nullità; conf. Sez. 1, n. 4652 del 21/10/1994, COGNOME, Rv. 199769 01).
Infine, poiché da questa decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagat trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis di tale disposizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Tribunale del riesame di Catanzaro.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente