Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36350 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36350 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 12/07/2024 dalla Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/07/2024, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 12/07/2024, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato continuato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del nuovo difensore e procuratore speciale, deducendo la nullità della sentenza di appello per omessa notifica, all’unico difensore di fiducia dell’RAGIONE_SOCIALE (nei giudizi di merito), dell’avviso di fissazione di udienza di trattazione dell’appello.
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Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l’insussistenza della ded nullità “avendo l’intestazione della sentenza impugnata indicato che il difensore fiducia fosse l’AVV_NOTAIO e non l’AVV_NOTAIO“.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In considerazione della censura difensiva, questa Suprema Corte ha richiesto alla Corte d’Appello di Napoli la trasmissione della notifica al difensor fiducia dell’RAGIONE_SOCIALE (all’epoca, l’AVV_NOTAIO) della notifica del decreto di citazio a giudizio in appello.
Con nota del 18/09/2025, allegata agli atti, il funzionario della Co napoletana ha comunicato, con riferimento all’atto introduttivo del giudizio secondo grado, “che non vi è prova di avvenuta notifica dello stesso all’AVV_NOTAIO né a mezzo pec né a mezzo SNT, diversamente dalla sua notifica all’imputato COGNOME NOME, effettuata tramite Carabinieri in data 29/05/2024″.
Alla luce di tale comunicazione – in forza della quale emerge tra l’altro c l’ambigua indicazione “avvisato”, contenuta nell’epigrafe della sentenz impugnata, si riferiva al solo COGNOME, e non anche al suo difensore di fiducia – non può che accogliersi la doglianza difensiva, risultando all’evidenza privo di qualsi rilievo il fatto che l’odierno ricorso era stato presentato dal nuovo difen dell’imputato. La nullità assoluta conseguente all’omessa notifica impon l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli at l atiriburlate -dFICIgpolikper l’ulteriore corso, A / 2 -6à , GLYPH T”(
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti all Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il tobre 2025