Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato l condanna di NOME NOME in ordine ai reati di furto e di utilizzo indebito d di credito a lui ascritti, riconoscendo, però, la continuazione tra i predett quindi procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difenso articolando un unico motivo con il quale eccepisce la nullità della sentenza, pe il processo di appello è stato celebrato in assenza del suo unico difensore di fi AVV_NOTAIO, al quale non è stato mai notificato l’avviso di fissazi udienza.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.
CONSIDERATO IN DI RITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione d natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, R 220092), risulta quanto segue:
nel corso del giudizio di primo grado e sino alla sua conclusione, l’imputa è stato difeso dall’AVV_NOTAIO;
pronunciata, in data 27 settembre 2021, la sentenza di primo grado depositata nel termine assegnato (30 giorni)’ l’imputato, in data 17 novemb 2021, in pendenza dei termini per proporre appello, nel presentare una istanza art. 299 cod. proc. pen., ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di (ancora giudice procedente), atto di nomina a difensore di fiducia dell’AVV_NOTAIO con revoca di ogni altro difensore;
il 25 novembre 2021 l’AVV_NOTAIO, ormai privo di legittimazione a segui dell’intervenuta revoca, ha presentato appello anche nell’interesse di NOME
il 10 novembre 2021 (ultimo giorno utile) l’AVV_NOTAIO ha spedito con raccomandata AR atto di appello per NOME, pervenuto presso il Tribuna di Bari il 13 dicembre 2021, trasmesso alla Corte di appello il successivo dicembre 2021;
-l’avviso di fissazione dell’udienza in appello, decreto del 9 marzo 2022 stato notificato all’AVV_NOTAIO, non all’AVV_NOTAIO, unico dife dell’imputato COGNOME;
il giudizio di appello si è svolto in assenza dell’unico difensore di fiduc ricorrente.
Orbene, secondo ius receptum, l’omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio dì secondo grado integra una causa di nu assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. e) e 179, comma 1, cod. pr pen., che si proietta sulla sentenza impugnata, per lesione del diritto dell’imp
ad avere un difensore di sua scelta (cfr. per tutte Sez. U. n.24630 del 26/03/2 Maritan, Rv. 263598).
Il rilevato vizio di nullità impone di annullare con rinvio la sen impugnata.
Il giudice di rinvio dovrà procedere alla rinnovazione dell’atto nullo, e merito, dovrà valutare l’atto di appello proposto dall’AVV_NOTAIO, n quello l’atto del difensore privo di legittimazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appell di Bari per nuovo giudizio.
Così deciso il 13/02/2024