Omessa Notifica al Difensore: Quando il Processo è Nullo
Il diritto alla difesa è uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento giuridico. La sua corretta attuazione dipende da una serie di garanzie procedurali, tra cui la corretta comunicazione degli atti del processo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza un principio cruciale: l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di udienza determina una nullità insanabile, rendendo di fatto nullo l’intero procedimento. Approfondiamo questa importante decisione.
Il Contesto del Ricorso
Il caso ha origine da un’istanza presentata da un condannato al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania. L’obiettivo era ottenere il riconoscimento della “continuazione” tra reati giudicati con due diverse sentenze, un istituto che consente di unificare le pene sotto il vincolo di un medesimo disegno criminoso, spesso con un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato tale istanza. Contro questa decisione, il difensore del condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico, ma decisivo, vizio procedurale.
La Questione Cruciale: L’Omessa Notifica al Difensore
Il motivo del ricorso si fondava sulla violazione degli articoli 178, comma 1, lettera c), e 666, comma 3, del codice di procedura penale. In sostanza, il legale denunciava la nullità assoluta del procedimento a causa della mancata notifica, sia al suo assistito che a se stesso in qualità di difensore di fiducia, dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale.
Dalle verifiche è emerso che l’avviso era stato effettivamente inviato, ma a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) diverso da quello del legale. La Corte ha qualificato tale errore come una notifica tamquam non esset, ovvero giuridicamente inesistente, come se non fosse mai avvenuta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso. Ha dichiarato che la mancata notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia costituisce una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile. Di conseguenza, ha annullato l’ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Catania per un nuovo esame della questione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su principi cardine della procedura penale. L’articolo 178 c.p.p. elenca le cause di nullità di ordine generale, tra cui quelle concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. L’articolo 179 c.p.p. specifica che la mancata citazione dell’imputato e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza costituiscono nullità assolute e insanabili.
Nel procedimento camerale disciplinato dall’articolo 666 c.p.p., la presenza del difensore è obbligatoria per garantire il diritto di difesa. L’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza impedisce al difensore di partecipare e di assistere il proprio cliente. Questo vizio, secondo la Corte, inficia irrimediabilmente la validità dell’udienza e di tutti gli atti successivi, compresa l’ordinanza finale.
Le Conclusioni
Le conclusioni della sentenza hanno implicazioni pratiche significative. L’annullamento dell’ordinanza travolge l’intero incidente di esecuzione, che dovrà essere celebrato nuovamente da capo. Inoltre, la Corte ha specificato che il nuovo giudizio dovrà essere tenuto da un giudice in diversa composizione fisica, in linea con un principio affermato dalla Corte Costituzionale per garantire la massima imparzialità. Questa pronuncia riafferma che le garanzie procedurali non sono meri formalismi, ma presidi indispensabili per la tutela dei diritti fondamentali nel processo penale.
Cosa succede se la notifica di un’udienza viene inviata all’indirizzo PEC sbagliato dell’avvocato?
La notifica viene considerata giuridicamente inesistente (‘tamquam non esset’). Questo errore provoca una nullità assoluta e insanabile dell’udienza e di ogni provvedimento successivo.
La mancata notifica al difensore di fiducia è considerata un errore grave?
Sì, è un errore gravissimo. Costituisce una nullità di ordine generale perché viola il diritto fondamentale dell’imputato all’assistenza legale, come previsto dal codice di procedura penale.
Qual è la conseguenza dell’annullamento deciso dalla Cassazione in questo caso?
L’ordinanza impugnata viene cancellata e l’intero procedimento deve essere ripetuto dall’inizio. Il nuovo giudizio dovrà essere affidato a un giudice diverso da quello precedente per assicurare l’imparzialità della decisione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12492 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12492 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAORMINA il 25/08/1990
avverso l’ordinanza del 02/05/2018 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 2/5/2018, il giudice monocratico del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di NOME COGNOME diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna del Tribunale di Catania.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del COGNOME, avv. COGNOME lamentando – con unico motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. – la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) con riferimento all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., per omessa notifica alla parte e al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale relativa all’incidente di esecuzione.
3. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
3.1 Nel procedimento camerale regolato dall’art. 666 cod. proc. pen., l’omessa notificazione all’interessato ovvero al suo difensore di fiducia – che deve assicurare la presenza, obbligatoria nell’udienza camerale – dell’avviso di fissazione della medesima, determina una nullità di ordine generale, siccome riferita all’assistenza in giudizio dell’interessato, da ritenere assoluta ed insanabile dell’udienza tenuta con un difensore di ufficio, nonché degli atti successivi, compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 43095 del 11/11/2011, Rv. 250997, COGNOME).
3.2 Pertanto – preso atto che l’avviso di fissazione dell’udienza camerale è stato inviato ad un indirizzo PEC diverso da quello del difensore di fiducia del ricorrente, sicché è tamquam non esset l’ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica (a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 3/7/2013), per la rinnovazione dell’intero procedimento di incidente di esecuzione, travolto dalla nullità che ha riguardato la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso il giorno 30 novembre 2018.