Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME COGNOME ha chie:sto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale ed ha disposto l’applicazione nei suoi confronti della detenzione domiciliare.
Ricorre l’interessato a mezzo del difensore di fiducia.
Deduce, con un unico motivo, violazione di legge, per omessa notifica dell’avviso di fissazione di udienza al difensore e al condannato. Il difensore, in
particolare, rappresenta di aver avuto conoscenza della celebrazione dell’udienza in data 23 maggio 2023, all’atto della notifica dell’ordinanza impugnata, e che, consultando il fascicolo, aveva potuto constatare la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione, in data 8 settembre 2023, anziché al difensore di fiducia – AVV_NOTAIO, nato a Roma DATA_NASCITA, con indirizzo di posta elettronica EMAIL, ad un diverso difensore, AVV_NOTAIO, nato a Locri il 24DATA_NASCITA con indirizzo PEC EMAIL
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre ricordare, in premessa, che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598). È pacifico che tale principio trova applicazione nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 2418 del 29 aprile 1998, Pepitoni, Rv. 210773), atteso il rinvio effettuato dall’art. 678, cod. proc. pen., che regola tale procedimento, all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che’ nel disciplinare il procedimento di esecuzione, prevede la partecipazione obbligatoria del difensore.
1.2. Allo stesso modo, è affetto da nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il provvedimento emesso all’esito del procedimento di sorveglianza in cui sia stata omessa la notifica all’interessato dell’avviso della fissazione dell’udienza (Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009, Gallieri, Rv. 244657).
Entrambi i vizi sono riscontrabili nel caso di specie.
Invero, dall’esame degli atti del fascicolo processuale, accessibile alla Corte in ragione della natura processuale del vizio dedotto (cfr. SEZ. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 273525), ha trovato riscontro quanto dedotto nel ricorso con riferimento all’errore di notifica, determinato, con ogni probabilità, dalla confusione tra gli indirizzi di posta elettronica certificata, quasi identici. E’ rimasto, dunque, accertato che l’avviso di fissazione dell’udienza non è stata regolarmente notificate) né al difensore di fiducia né al
I GLYPH 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma che avrà cura di instaurare correttamente il contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso, in Roma 8 febbraio 2024.