Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12613 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/12/1996
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 gennaio 2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. del 21 dicembre 2022 (depositata il 6 febbraio 2023), giudicate le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata, riduceva a mesi cinque di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME per i delitti ascrittigli:
ai sensi degli artt. 582 e 582 cod. pen., per avere, il 15 gennaio 2017, cagionato alla persona offesa lesioni personali guarite in giorni 7, colpendola con una mazza;
ai sensi dell’art. 612, comma 2, cod. pen., per avere proferito nei confronti della medesima persona offesa, il giorno prima, il 15 gennaio 2017, con un messaggio telefonico vocale, gravi minacce (“ti apro la testa a coltellate .. ti vengo a prendere fino a dentro casa tua”).
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME deducendo con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 601, comma 5, e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Non era stato notificato, infatti, l’avviso della data di celebrazione dell’udienza di discussione del gravame di merito, ad uno dei difensori di fiducia dell’appellante COGNOME (l’Avv. NOME COGNOME.
Tale omessa citazione era stata tempestivamente eccepita, all’udienza del 17 gennaio 2024 davanti alla Corte di appello, dal codifensore, l’Avv. NOME COGNOME comparso in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOMEl’altro difensore di fiducia, regolarmente avvisato).
La Corte d’appello aveva affermato l’irrilevanza della mancata notifica posto che l’Avv. COGNOME non avvisato, non aveva presentato atto di appello né aveva ricevuto specifico mandato ad impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.
Con tale decisione, però, affermava il ricorrente, la Corte territoriale aveva disatteso l’orientamento costante di legittimità che indica come l’avviso di fissazione dell’udienza d’appello vada comunicato ad entrambi i difensori di fiducia e che la sua eventuale omissione comporti una nullità a regime intermedio (SU Rv 208163 e 219229 e 244188; Sez 6 Rv 261529). Nullità che, nel caso di specie, era stata tempestivamente eccepita, immediatamente dopo la costituzione delle parti (Su Rv. 249651).
Né poteva considerarsi applicabile l’art 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. citato dalla Corte d’appello, posto che la sentenza impugnata era stata pronunciata prima della sua entrata in vigore, il 21 dicembre 2022.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso non avendo l’appellante rinnovato la nomina del secondo difensore nel mandato ad appellare la sentenza di prime cure, dovendosi applicare, nel caso di specie, il dettato dell’art. 581 cod. proc. pen., posto che la sentenza di prime cure era stata depositata in epoca successiva al 30 dicembre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
1. L’art. 89 d.lgs. n. 150/2022, vigente all’epoca dei fatti processuali per cui è processo, recante “disposizioni transitorie in materia di assenza”, prevedeva, al comma 3, che “Le disposizioni degli articoli .. 581, commi 1-ter e 1-quater, .. del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.”.
Risulta pertanto evidente che, nell’odierno caso di specie ove la sentenza impugnata è stata pronunciata in data precedente l’entrata in vigore del decreto legislativo indicato, il 30 dicembre 2022, non si applichi la disciplina prevista dall’allora vigente art. 581, commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen., che indicava i requisiti previsti (il mandato apposito e l’elezione o la dichiarazione di domicilio), a pena di inammissibilità, degli atti di impugnazione.
Anche considerando il fatto che si è avuto modo di precisare come il termine al quale la disciplina transitoria di cui all’art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l’applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, sia riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, NOME COGNOME Rv. 285148 – 01).
E, quindi nel caso di specie, al 21 decembre 2022, quando era stato emesso il dispositivo.
Deve pertanto farsi riferimento all’interpretazione giurisprudenziale della precedente disciplina che è costante nell’affermare quanto rilevato in ricorso circa la necessaria comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del gravame ad entrambi i difensori di fiducia e circa il vizio processuale conseguente all’inadempimento di tale obbligo, la nullità a regime intermedio.
Si era infatti precisato, anche dalle medesime Sezioni unite, che:
– in tema di riesame (ma si tratta di principio applicabile anche al giudizio ordinario), qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data dell’udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno solo dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219229 – 01); – la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188 – 01).
Pronunce che avevano trovato conferma nelle sentenze delle altre sezioni sia in ordine al vizio determinato dal mancato avviso ad uno dei difensori di fiducia (Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 – 01, in un giudizio di merito e non cautelare; Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, COGNOME, Rv. 256980 01, proprio in riferimento alla notifica del decreto di citazione in appello) sia in relazione al termine entro il quale eccepirlo, trattandosi di nullità a regime intermedio (Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, Castellana, Rv. 261529 – 01; Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545 – 01).
Ciò premesso quanto al caso di specie, deve tuttavia rilevarsi come, comunque, l’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., vigente · prima della modifica intervenuta con la legge 9 agosto 2024, n. 114 v fosse deputato ad individuare solo i requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione, non interferendo così sulle norme che regolano la nomina, da parte dell’imputato, di uno o più difensori di fiducia, gli artt. 96 e ss. cod. proc. pen., che restano del tutto distinte ed autonome.
Così che non può dedursi, dall’indicazione nel mandato speciale previsto dall’art. 581 rilasciato al solo difensore che presenti l’atto di appello, una implicita revoca del mandato all’altro difensore di fiducia in precedenza regolarmente nominato.
Riprova se ne ha dal fatto che nell’art. 107 del codice di rito che, appunto, disciplina i casi di “revoca de/difensore”, non si rinviene l’ipotesi di revoca implicita del mandato che conseguirebbe, nei gradi di impugnazione, al mancato affidamento del mandato previsto dall’art. 581.
Né la medesima risulta altrimenti deducibile (come, si ritiene nella giurisprudenza di questa Corte – vd. Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252027 – nel caso di nomina di un terzo difensore, deducendolo
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però dall’art. 96, comma 1, cod. proc. pen. che non consente, appunto, all’imputato di essere difeso da più di due difensori).
Restano pertanto confermati i diversi piani in cui le dette norme si muovono: la procedura di nomina dei difensori, gli artt. 96 e ss. cod. proc. pen., ed i requisiti di inammissibilità delle impugnazioni, l’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.
Peraltro, anche la ratio dell’art. 581 cod. proc. pen. rokriportanee, la semplificazione della procedura notificatoria nei gradi di impugnazione (oltre a quella della riconducibilità del gravame alla effettiva volontà dell’imputato), non viene disattesa da tale interpretazione, posto che, ferma rimanendo l’indicazione del secondo difensore di fiducia nell’intestazione della sentenza impugnata (come nel caso di specie, l’Avv. COGNOME), la comunicazione dell’avviso dell’udienza d’appello risulta facilitata dalla reperibilità del recapito professionale del medesimo.
Questione che tuttavia, dopo le modifiche apportate nell’agosto 2024 all’art. 581 cod. proc. pen., risulta anche superata sopravvivendo, nell’attuale formulazione del comma 1 quater, la sola previsione del rilascio del mandato speciale al difensore di ufficio, che non può che essere unico.
In conclusione deve procedersi all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte distrettuale.
Si osserva infine che il termine di prescrizione del reato è rimasto complessivamente sospeso per giorni 273 (a partire dalle udienze del 23 ottobre 2019 e del 9 aprile 2022) così che lo stesso non risulta ancora decorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso, in Roma il 15 gennaio 2025.