Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30018 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30018 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 05/07/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 luglio 2023 (motivazione depositata il successivo 12 settembre) ha confermato quella di primo grado del Tribunale di Napoli che, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato COGNOME NOME alla pena di dieci mesi di reclusione per due episodi di evasione dagli arresti domiciliari.
Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, relativo alla nullità del giudizio di secondo grado per omessa notificazione del relativo decreto di citazione al difensore di fiducia.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dagli atti del fascicolo processuale – che il ricorrente ha anche allegato al ricorso – risulta che l’imputato, con atto inviato il 13 ottobre 2021 via pec alla competente cancelleria della Corte territoriale, aveva nominato proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO revocando ogni precedente nomina.
La sentenza dà atto “che il processo si è svolto a trattazione scritta, che le notifiche sono regolari e che vi sono agli atti le sole conclusioni del P.G., regolarmente notificate alla difesa”. Risulta altresì che in data 30 dicembre 2021 è stata disposta la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti del precedente difensore del COGNOME (AVV_NOTAIO), ma non del nuovo difensore di fiducia.
2.1. Pertanto, si è verificata una nullità di ordine generale, che è stata eccepita tempestivamente con il ricorso per cassazione. Infatti, «l’omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio
abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d’ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato»: Sez. 5, n. 11576 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 – 01).
A tale nullità consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la rituale celebrazione del giudizio di gravame.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 14 maggio 2024
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