Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29333 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME – CUI TARGA_VEICOLO – nato in UCRAINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 maggio 2023, la Corte appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna pronunciata in data 26 maggio 2020, appellata da NOME COGNOME, di cui era stata affermata la responsabilità penale per il reato di detenzione illecita a , fini di cessione idi sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso di 2 kg., sostanza stupefacente sottrattagli da due soggetti, qui non ricorrenti, imputati a loro volta del reato di rapina aggravata e tentato omicidio in concorso ai danni dell’attuale ricorrente e di detenzione di stupefacente in concorso, in relazione a fatti contestati come commessi in data 11/11/2016.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di mancanza della motivazione in relazione agli specifici motivi di appello con cui i quali si deduceva l’omessa comunicazione all’imputato ed al difensore di fiducia della data di rinvio dell’udienza di discussione del processo, originariamente fissata’ il 7/04/2020 e poi rinviata all’udienza del 26/05/2020, causa Covid-19.
In sintesi, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto affetta da mera irregolarità la notifica dell’avviso dell’udienza di rinvio, laddove emerge dagli atti che la notifica ricevuta a mezzo PEC riguardava altro procedimento, avente diversi numeri di TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, riportava il nominativo di altro imputato ed indicava una data di udienza non riguardante il processo in questione. Ne discende che si verserebbe in un’ipotesi di omessa notifica con conseguente nullità assoluta ed insanabile, essendo peraltro l’imputato anche elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, non rilevando la nomina del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Aggiunge, infine, che a seguito di incidente di esecuzione, con ordinanza 5/05/2021, il G.E. aveva dichiarato non esecutivo il titolo costituito dalla sentenza di primo grado.
Il Procuratore Generale presso quesl:a Corte, con requisitoria scritta del 24 gennaio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
Secondo il PG, il ricorso è inammissibile, proponendosi con lo stesso – in luogo di una doglianza di violazione di legge processuale – una denuncia di vizio motivazionale non rientrante nei termini consentiti dall’art.606 lett. e), c.p.p., ch
censura la sola mancanza di motivazione ovvero la sua manifesta illogicità, nella fattispecie non riscontrabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di discussione orale ai sensi dell’art. 24 d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato.
I giudici territoriali motivano il rigetto dell’appello rilevando l’esisten agli atti della comunicazione al difensore di fiducia dell’imputato del rinvio dell’udienza del 7 aprile 2020, fissata per la discussione, all’udienza del 26 maggio 2020, sostenendo che tale comunicazione è stata effettuata a mezzo PEC in data 23 aprile 2020. Ritiene, la Corte d’appello, che le modalità di comunicazione del rinvio siano conformi a quanto previsto dall’art. 83, co. 14, d.l. n. 18 del 2020, aggiungendo che la circostanza che, nella relata di notifica dell’atto, non sia indicato, come destinatario dell’atto, l’imputato, ma solo il difensore, presso cui l’imputato aveva eletto domicilio, costituirebbe urla mera irregolar tà.
Rileva il Collegio come la motivazione è, all’evidenza, distonica rispetto a quanto dedotto con l’atto di appello – oggetto di riproposizione con il ricorso per cassazione – in cui la difesa aveva ammesso di aver ricevuto a mezzo PEC l’avviso che indicava in modo corretto il nominativo dell’imputato, ma con accluso un allegato recante altra data, in quanto nel decreto del giudice l’udienza di discussione era stata fissata per il 7 ottobre 2020, aggiungendo che il numero di TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO riguardassero un procedimento relative ad altro imputato.
Ad ulteriore conforto della prospettazione difensiva, veniva altresì allegata l’ordinanza n. 239/2021 con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna, nell’accogliere la richiesta di rinnessione in termini per l’impugnazione, aveva dichiarato non esecutivo il titolo rappresentato dalla sentenza di primo grado.
All’evidenza, dunque, i giudici territoriali, nel decidere sull’impugnazione, non hanno motivato in ordine alla puntuale deduzione difensiva che rilevava come l’avviso contenesse in allegato un atto diverso, in cui era contenuta una data diversa di rinvio e relativo ad altro processo e ad altro imputato.
Si tratta, peraltro, di elemento che trova il proprio supporto probatorio proprio nella richiamata ordinanza del giudice dell’esecuzione del 5 maggio 2021 7
cui questa Corte ha fatto accesso, quale giudice del “fatto processuale”, in ragione della natura della doglianza (per tutte: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) – in cui si evidenziava che, a seguito di opportuni accertamenti di cancelleria, era effettivamente emerso che “al difensore, con decreto depositato in data 20 aprile 2020 è stata comunicata, quale data di rinvio, quella del 7.10.2020, anziché quella del 26 maggio 2020 (cfr. estratto da SNT del 15.04.2021, allegato al verbale dell’udienza del 15 aprile 2022”).
È quindi palese l’omessa motivazione della Corte d’appello che, nel ritenere quale mera irregolarità quanto avvenuto, non ha tenuto conto della doglianza difensiva che non si fondava sulla labiale affermazione del difensore, ma era stata idoneamente supportata dalla produzione dell’ordinanza 5.05.2021 con cui il giudice dell’esecuzione aveva dato atto di aver svolto verifiche di cancelleria che confortavano in toto quanto sostenuto dalla difesa dell’allora appellante.
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per nuovo giudizio, rivalutando l’eccezione dedotta alla luce di quanto emergente dal richiamato provvedimento del giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. Così deciso, 1’8 marzo 2024