Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28164 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1826/2025 CC – 23/05/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Il Tribunale ha richiamato, a sostegno della decisione, i precedenti penali del condannato, l’assenza di risorse esterne e di un programma extracarcerario, infine una dipendenza da stupefacenti del tutto priva di sostegno e controllo, avendo il Serd di Lucca, con nota in data 10 settembre 2024, attestato che il condannato, la cui ultima visita presso il Servizio risaliva al 2022, non aveva mai valutato un programma di recupero e si era esclusivamente sottoposto a sporadici controlli, sempre positivi, per alcol e cocaina.
Avverso detta ordinanza ricorre il condannato, tramite il difensore di fiducia, avv. COGNOME affidandolo a tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. in punto di omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell’udienza camerale.
Il ricorrente segnala che il decreto era stato trasmesso all’Unep di Lecce, nonostante egli avesse, con la presentazione dell’istanza di misure alternative, eletto domicilio alla INDIRIZZO Lucca.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione.
Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la certificazione del Serd, in data 7 gennaio 2025, prodotta all’udienza del 16 gennaio 2025, che descriveva una situazione del condannato ben differente da quella descritta nel provvedimento e, segnatamente, che
attestava che questi – dal 19 novembre 2024 – aveva concordato un «programma di osservazione e valutazione, con colloqui con le figure professionali del Servizio e esami tossicologici per due volte alla settimana».Giusta la tesi del ricorrente, il Giudice avrebbe contraddittoriamente negato la richiesta di un eventuale rinvio per disporre accertamenti officiosi, ove non avesse ritenuto adeguate le informazioni indicate in detta nota, ma l’aveva poi del tutto trascurata.
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 47 e 47ter Ord. pen e il correlato vizio di motivazione.
Il Tribunale avrebbe negato l’affidamento in prova ordinario e la detenzione domiciliare con una motivazione comune alle due misure, senza un’adeguata valutazione di tutti gli elementi a disposizione e senza disporre l’osservazione della personalità del condannato per il tramite dell’Uepe, al fine di verificare ai sensi dell’art. 47 comma 3bis Ord. pen., la condotta serbata nell’anno precedente alla richiesta di misure alternative.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con conclusioni scritte depositate il 20 marzo 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.
Il 25 marzo 2025 la difesa del ricorrente ha deposita memoria corredata di allegati con la quale ha ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.¨ fondato il primo motivo di ricorso, con carattere assorbente rispetto alle restanti censure.
2.La situazione fattuale risultante dall’esame degli atti, consentito al Collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), Ł esattamente quella denunziata nel ricorso: Ł stata, invero, omessa la notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza nel luogo ove questi ha eletto domicilio.
3.Deve, dunque, darsi continuità al principio, già espresso da questa Corte, secondo cui «L’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (da ultimo Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, COGNOME, Rv. 284540 – 01; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244657 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995 Cc.(dep. 30/10/1995) Rv. 202498 – 01, laddove si Ł specificato che «Il decreto di fissazione dell’udienza camerale nel procedimento di sorveglianza Ł equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario. L’omessa notifica del predetto decreto, pertanto, in quanto preclude l’intervento e l’assistenza del condannato, integra una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.».
4.Per le ragioni indicate l’ordinanza dev’essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 23/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME