Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46054 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46054 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NAPOLI avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite dei proprio difensori, impugna la sentenza in data 26/10/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 20/04/2012 del Tribunale di Napoli, che l’aveva condannato per il reato di tentativo di estorsione.
Deduce:
“Violazione di norme processuali previste a pena di nullità ex art. 606 c.p.p. comma 1 lett. c) in relazione all’art. 178 lett. c), 179 e 601 c.p.p. per omessa notifica all’imputato dell’udienza di rinvio a nuovo ruolo”.
Il ricorrente premette che per la celebrazione del processo di appello era
stata fissata l’udienza del 23/05/2022, che tuttavia non si teneva in quanto non si rinveniva il fascicolo processuale.
Precisa che la trattazione del processo veniva rinviata -per così dire- a nuovo ruolo, visto che non veniva indicata l’udienza di rinvio.
Evidenzia, dunque, che la Corte di appello, una volta rinvenuto il fascicolo processuale, convocava nuovamente le parti, emettendo un nuovo decreto di citazione, che non veniva notificato all’imputato, in quanto la notificazione nei suoi confronti del provvedimento di fissazione dell’udienza non andava a buon fine.
Aggiunge che la Corte di appello dichiarava, comunque, l’assenza dell’imputato osservando che la notifica per la precedente udienza del 23.5.2022 era andata a buon fine e quindi l’imputato poteva considerarsi regolarmente citato in giudizio.
La difesa denuncia l’erroneità di tale convincimento, in quanto la fissazione dell’udienza a nuovo ruolo pretendeva la notifica all’imputato, così che la sua mancanza produce una nullità derivata assoluta e insanabile della sentenza impugnata.
Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. per travisamento della prova in relazione a punti di decisiva rilevanza.
In questo caso si denuncia il travisamento della prova in cui sono incorsi i giudici di entrambi i gradi di merito, in quanto vengono valorizzate tre informazioni in realtà processualmente inesistenti, ossia che il teste COGNOME lavorava al Rione Traiano, che l’imputato non fu ricercato a INDIRIZZO, che il teste COGNOME era certo del concorso di COGNOME, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Vizio di motivazione ed erronea applicazione del principio dell’oltre ragionevole dubbio in relazione al reato contestato, per la mancanza di congruità dell’ipotesi accusatoria con l’evidenza probatoria disponibile.
Il motivo è inteso a sottolineare l’incertezza del compendio probatorio circa la responsabilità di NOME, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME.
Mancata assunzione di una prova decisiva, per la mancata escussione degli agenti della pattuglia della TARGA_VEICOLO, di cui era stata fatta esplicita richiesta.
Come si evince dall’intitolazione, in questo caso il ricorrente si duole della mancata escussione degli agenti della pattuglia della PMZ, la cui negazione è stata disposta con motivazione apparente, che non spiega le ragioni per cui si è ritenuta la mancanza dei presupposti richiesti per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Vizio di motivazione in relazione all’art. 213 cod. proc. pen. per l’attribuzione di rilevanza decisiva a un riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini senza le garanzie previste dalla legge e in mancanza del requisito
indefettibile della certezza.
Secondo il ricorrente la Corte di appello confonde le nozioni di prova atipica e di prova illegale e sostiene che l’acquisizione del riconoscimento fotografico, così come effettuato nel caso di specie, si inscrive nel paradigma della prova illegale, secondo i parametri della sentenza della Corte di cassazione cd. Torcasio.
Vizio di motivazione sull’utilizzo di atti processuali relativi ad altro processo a soggetto diverso dall’imputato.
Con l’ultimo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha superato i dubbi circa il riconoscimento di COGNOME citando il verbale di arresto e il verbale di perquisizione e sequestro del processo celebrato nei confronti di COGNOME NOME, ritenuto concorrente di COGNOME, peraltro utilizzati in maniera contradd ittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione sollevata, emerge che -in effetti- la prima udienza fissata per la celebrazione del processo veniva rinviata a nuovo ruolo e non a udienza fissa, per il mancato rinvenimento del fascicolo processuale; che la Corte di appello, rinvenuto il fascicolo processuale, emetteva un nuovo decreto di citazione, con cui fissava l’udienza per la celebrazione del processo; che tale decreto veniva notificato al difensore, ma non anche all’imputato.
Con specifico riguardo alla notifica all’imputato, va evidenziato che l’ufficiale notificatore ha attestato di non avere rinvenuto il destinatario all’indirizzo indicato e ha annotato in calce alla relata di notifica di avere inviato l’avviso al difensore.
Di tale avviso al difensore, però, non si ha traccia in atti, né risultano le modalità della notificazione di tale avviso.
Va ulteriormente rilevato che per la fissazione della nuova udienza la Corte di appello emetteva un nuovo decreto di citazione a giudizio.
Sulla base di tali rilievi emerge, dunque, che la fissazione della nuova udienza -comunicata a mezzo di un nuovo decreto di citazione a giudizio- non è stata notificata all’imputato, né direttamente nelle sue mani o nel domicilio eletto o dichiarato, né indirettamente, presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ovvero ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen..
Si configura, quindi, un’omessa notificazione all’imputato.
Tale omessa notificazione comporta una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., assoluta e insanabile, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto derivante dall’omessa citazione dell’imputato.
Il rinvio della prima udienza di trattazione dell’appello senza l’indicazione
della successiva udienza fissata per la prosecuzione, importa che il nuovo decreto di fissazione dell’udienza è del tutto equiparabile al decreto di citazione in giudizio previsto dall’art. 601 cod. proc. pen..
La stessa Corte di appello, invero, ha fissato la nuova convocazione delle parti emettendo un nuovo decreto di citazione, del tutto sovrapponibile al primo decreto di citazione, rispetto al quale si differenziava soltanto per la data dell’udienza.
Tanto perché il rinvio -per così dire- a nuovo ruolo della prima udienza di trattazione per il mancato rinvenimento del fascicolo processuale -con la conseguente impossibilità di celebrare il dibattimento- importa un sostanziale decadimento del primigenio decreto di citazione e un mancato avvio del processo, con la conseguente necessità di riavviare la sequenza procedimentale, con la rinnovazione degli atti preliminari al dibattimento, per come previsto dall’art. 601 cod. proc. pen., che prevede la citazione dell’imputato.
Nel caso in esame tale (nuova) citazione dell’imputato è mancata, con la conseguente nullità assoluta e insanabile di cui si è detto, che travolge gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata, che va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
I restanti motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso il 21/09/2023