Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33749 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33749 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CUI 01UWEKW ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Ragusa aveva riconosciuto NOME colpevole del reato di cui all’articolo 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 e, per l’effetto, lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi 8 di reclusione.
Secondo il conforme accertamento dei giudici del merito NOME COGNOME, destinatario del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Lucca ed eseguito con imbarco sul volo in partenza dall’aeroporto di Roma, aveva fatto nuovamente ingresso nel territorio nazionale senza la speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno e prima della scadenza del termine fissato nel provvedimento di espulsione.
Avverso l’illustrata sentenza NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione delle norme processuali di cui al combinato disposto degli articoli 177 e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte di appello ha del tutto pretermesso la valutazione dell’atto di impugnazione proposto dal difensore di fiducia, subentrato al difensore d’ufficio, quando non era ancora spirato il termine proporre impugnazione.
Tale omessa valutazione ha determinato la nullità della sentenza impugnata perché ha impedito all’imputato di esercitare il diritto di intervento nel processo valutativo effettuato dal giudice garantitogli dall’ordinamento processuale.
La violazione è ancora più grave ove si consideri che l ‘ atto di impugnazione tempestivamente proposto dal difensore di fiducia sviluppa doglianze e censure ulteriori e differenti rispetto a quelle formulate dal difensore di ufficio nell’unico atto di impugnazione valutato dalla Corte etnea.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte di appello non ha fornito risposta alle differenti e ulteriori deduzioni formulate dal difensore di fiducia nell’atto di impugnazione pretermesso.
Si tratta di carenze argomentative su temi decisi quali: – la disapplicazione della norma incriminatrice per contrasto con la direttiva rimpatri 2008/115/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008; – la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen; l’ erronea applicazione dell’aumento per la recidiva reiterata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica dlele questioni poste, sono fondati nei termini chiariti nel prosieguo.
Risulta dagli atti che NOME COGNOME ha conferito, in data 20 febbraio 2024, all’AVV_NOTAIO mandato ad impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in data 14 dicembre 2023 e confermata dalla Corte di appello con la decisione impugnata in questa sede.
Risulta altresì che l ‘ AVV_NOTAIO ha proposto appello in data 27 febbraio 2024, quindi tempestivamente considerato il termine di giorni trenta indicato dal Tribunale di Ragusa per il deposito della motivazione.
Nell’atto di appello l ‘ AVV_NOTAIO, nella qualità di unico difensore di fiducia dell ‘ imputato, ha sviluppato una pluralità di censure, chiedendo, tra l’altro, l’assoluzione del suo assistito non solo per la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità ma anche dell’esercizio di un diritto, quantomeno nella forma putativa, invocando la disapplicazione della norma incriminatrice contestata per contrasto con le norme euro unitarie nonché contestando l’apparato argomentativo a sostegno sia della denegata applicazione della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. sia dell’applicazione della recidiva.
Su questi specifici temi la Corte d’appello, che evidentemente si è limitata ad esaminare le censure proposte nel diverso atto di appello depositato dal difensore d’ufficio, non ha fornito alcuna risposta.
Tanto basta per ritenere sussistente il denunciato vizio di omessa motivazione.
E ‘ orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che incorre nella violazione dell’obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d’appello che, nell’ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall’appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d’impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall’appellante.
Nella stessa prospettiva è stato affermato che è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello. che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, si limita al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente. (ex plurimis Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271700 -01; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666 -01; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259316 -01 e Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 -01 secondo cui la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in
ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.).
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso, in Roma 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME