Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15224 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COLLE DI VAL D’ELSA il 02/08/1933
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa il 13 settembre 2024, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen.
Con unico, articolato motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza di appello, eccependo che la sentenza di primo grado aveva totalmente omesso la motivazione e che, a fronte dello specifico motivo di gravame con il quale si deduceva la sola nullità della sentenza, il giudice di appello non avrebbe potuto redigere ex novo la motivazione, in tal modo sanando la dedotta nullità.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria il 20 marzo 2025, insistendo per raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i qua il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez.U, n. 3287 del 27/11/2008, dep.2009, Rv. 244118; più di recente, Sez.3, n. 37116 del 17/6/2021, Rv. 282387; Sez.5, n. 31997 del 6/3/2018, COGNOME, Rv. 273636; Sez., n. 58094 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 271735).
Sostiene la ricorrente che tale principio non si applichi nel caso in cui, con l’appello si eccepisca la sola nullità della sentenza per omessa motivazione, senza entrare nel merito della difesa. Diversamente opinando ne conseguirebbe che l’imputato, per effetto della totale omessa motivazione, verrebbe privato di un grado di giudizio. La tesi sostenuta dal ricorrente è stata recepita da alcune pronunce, rimaste isolate, secondo cui il giudice d’appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, e composta soltanto del dispositivo letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione del tutto omessa e deve trasmettere a quest’ultimo gli atti per non privare l’imputato di un grado del giudizio (Sez.3, n. 15/10/2020, n. 34943,
Rv.280443; Sez.2, n. 28467 del 13/4/2011, COGNOME, Rv. 250905; Sez.2, n.
16829 del 9/4/2008, Rv. 239786).
4. Di recente, questa Corte di legittimità (Sez. 6 – n. 1270 del 20/11/2024, Diana,
Rv. 287505 – 01) ha ribadito il consolidato principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d’imputazione non
rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i qual giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere
gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente,
la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l’imputato di un grado del giudizio. Nella predetta pronuncia – che ha tenuto conto dei precedenti
giurisprudenziali sopra riportati – si è rilevato, con argomentazioni del tutt condivisibili, come” la mancanza di motivazione non è equiparabile alla privazione
di un grado del giudizio, posto che il processo si è celebrato ed è terminato con una statuizione. Una volta chiarito che la sentenza priva di motivazione è pur sempre
una statuizione idonea a definire un grado del processo e che l’omessa motivazione costituisce una mera ipotesi di nullità, peraltro relativa, della sentenza impugnata, ne consegue l’insussistenza dell’ipotizzata privazione dell’imputato di un grado del procedimento Sulla base di tali considerazioni, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui la totale mancanza di motivazione dà luogo ad una nullità relativa che, in quanto tale, non rientra tra quelle assolute o a regime intermedio in presenza delle quali l’art. 604, comma 4, cod. proc. pen., impone al giudice di appello di limitarsi all’annullamento della sentenza disponendo il rinvio degli atti al giudice di primo grado. L’omessa motivazione non comporta la privazione per l’imputato di un grado del giudizio, integrando esclusivamente la nullità della sentenza, che può essere sanata dal giudice di appello in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, mediante la redazione, anche integralmente, della motivazione mancante”.
Si impone conseguentemente il rigetto del ricorso, posto che l’imputata non ha formulato alcuna doglianza in ordine alla motivazione della sentenza di appello. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 28 marzo 2025