Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36044 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1231/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
PU – 30/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La COGNOME NOME, nato a Chieri il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 19/05/2025 dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le repliche e le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 16 ottobre 2024, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso in Chieri il 16 maggio 2022 e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente per il rito, lo
ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la recidiva reiterata, ha rideterminato la pena in tre mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo un unico motivo di ricorso.
Il difensore ha censurato l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena della reclusione con la pena della detenzione domiciliare avanzata con i motivi aggiunti depositati in data 30 aprile 2025 e ribadita nelle conclusioni.
La Corte di appello, infatti, non si è pronunciata su questa richiesta della difesa né esplicitamente, né implicitamente, come risulta dall’esame del testo del provvedimento impugnato e dello sviluppo logico delle argomentazioni enunciate nello stesso.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con le repliche e le conclusioni depositate in data 17 ottobre l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto il motivo proposto è fondato.
Il difensore ha censurato l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena della reclusione con la pena della detenzione domiciliare avanzata con i motivi aggiunti depositati in data 30 aprile 2025 e ribadita nelle conclusioni.
3. Il motivo è fondato.
Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis , Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il difensore, quale procuratore speciale dell’imputato, con i motivi aggiunti depositati in data 30 aprile
2025 ha richiesto la sostituzione della pena detentiva con la pena la detenzione domiciliare e ha ribadito questa richiesta nelle conclusioni scritte depositate in data 18 maggio 2025 ai sensi dell’art. 598 -bis , comma 1, cod. proc. pen.
La richiesta è ammissibile, stante l’entità della pena irrogata al ricorrente, ed è stata tempestivamente formulata, in quanto l’art. 598bis , comma 1bis , cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. z), n. 1, del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31, prevede che nel giudizio di appello celebrato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti « l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
La Corte di appello ha, tuttavia, omesso di provvedere su questa richiesta, in quanto non ha motivato sulla stessa, né esplicitamente, né implicitamente.
Le Sezioni unite hanno, peraltro, statuito l’obbligo del giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, una volta che l’imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame, per l’evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste della parte impugnante ( ex plurimis : Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238).
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sull’applicazione della pena sostitutiva richiesta ad altra sezione della Corte di appello di Torino, in quanto questa decisione implica valutazioni di fatto, non consentite a questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 30/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME