Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43330 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43330 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TUFARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alle conclusioni già rassegnate.
udito il difensore
AVV_NOTAIO chiede il proscioglimento del ricorrente ai sensi dell’art. 649 c.p.p.
Per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena si riporta alle richieste di cui in ricorso e alle conclusioni del Proc. Gen. Per il resto si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 29/09/2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado e condannato COGNOME NOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il reato di cui all’art. 5 d.lgs.74/2000, per non aver pres quale rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte redditi e sul valore aggiunto, le dichiarazioni relative a dette imposte per l’anno 2012 ed ess ogni singola imposta evasa superiore alla soglia di euro 50.000,00. In particolare, dalle fa rinvenute veniva calcolata un’imposta IRES evasa superiore a 70.000,00 euro e IVA evasa pari a euro 55.466,00.
2.COGNOME NOME ricorre per cassazione formulando dieci motivi di ricorso.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla concess della sospensione condizionale della pena. Evidenzia che il giudice di primo grado, pur avend nella parte motivazionale della decisione, affermato di voler riconoscere il beneficio sospensione condizionale della pena, tuttavia in dispositivo il giudice di prime cure ha ome tale statuizione. La Corte territoriale, nella esposizione dello svolgimento del process affermato che il Tribunale ha concesso la sospensione condizionale della pena e, pertanto ritenendo che il beneficio fosse stato già concesso, nulla ha precisato in proposito né n motivazione né nel dispositivo. Pertanto, il ricorrente chiede che la Corte di cassazione po rimedio agli errori commessi da entrambi i giudici di merito e corregga l’errore materiale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 521 cod. pen., posto che i giudici di merito avrebbero dovuto tenere in considerazione esclusivament quanto indicato nel capo di imputazione e, pertanto, esclusivamente le fatture emerse mediante l’invio di questionari da parte della RAGIONE_SOCIALE di 5nanza ai clienti della società. Tuttavia, nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stata assunta la testimonianza della Funzionaria dell’ Ag RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha riferito che per il 2012, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE sole fatture emerse t il questionario inviato ai clienti della società, non vi era superamento della soglia di puni che solo attraverso l’applicativo del cosiddetto “spesometro” venivano rinvenute ulteriori fa rispetto quelle rintracciate dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e quindi veniva accertata l’evasione imposte in misura eccedente le soglie. Tuttavia, rileva il ricorrente, tali ulteriori fa sono presenti nel fascicolo dibattimentale, né risulta siano state mai acquisite. Pertan ricorrente deduce innanzitutto la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., in quanto il c imputazione fa riferimento all’occultamento RAGIONE_SOCIALE sole fatture rinvenute tramite l’invio questionario da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE ai clienti della società, mentre in giudizi state contestate ulteriori fatture che sono state rinvenute . attraverso l’applicativo del cosiddetto
I “spesometroP
2.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge ed err valutazione probatoria del cosiddetto “spesometro puro”, posto che l’affermazione dell responsabilità penale è fondata esclusivamente su accertamenti effettuati in sede fisca attraverso tale strumento di accertamento. La teste NOME COGNOME, funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE, ha affermato di aver utilizzato unicamente la banca dati d i ‘spesometre, senza avvalersi di altri metodi di accertamento tributario. Quindi, non sono s raccolti altri elementi di prova. Erronea quindi, è l’affermazione sec:ondo cui l’accertam dell’imposta evasa sarebbe basata sul metodo del cosiddetto “spesometro integrato” in quanto l’accertamento fiscale è avvenuto esclusivamente sulla base della banca dati del cosiddett ispesometrot Pertanto, il ricorrente lamenta, in punto di responsabilità, il ricorso a me accertamento della responsabilità basati su mere presunzioni legali ed indizi che, lungi acquisire la rilevanza di prova, in quanto non gravi, precisi e concordanti, hanno determin un affievolimento RAGIONE_SOCIALE garanzie ed una violazione della regola di giudizio dell’oltre il ragio dubbio. I giudici di merito non hanno correttamente verificato l’ammontare dell’imposta evasa quindi, il superamento della soglia di punibilità, posto che si sono avvalsi di metodi propr accertamento tributario, di per sé non utilizzabili nel sistema probatorio del processo pen
2.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordin mancata considerazione dei costi e RAGIONE_SOCIALE spese da detrarre che la società ha sopportato nell’ann di riferimento. In proposito, il ricorrente evidenzia che lo strumento di accertamento “spesometro” presuppone unicamente un’analisi RAGIONE_SOCIALE spese registrate, senza tenere in considerazione eventuali spese non registrate o annotate nelle scritture contabili, mentre sede penale, il giudice deve prendere in considerazione l’incidenza di costi e di sp sull’ammontare dell’imposta evasa.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine all’acquisizione della prova che l’imposta evasa sia superiore alle so di punibilità. La Corte territoriale ha affermato che tale superamento è emerso a segu dell’acquisizione di ulteriori fatture, specificatamente indicate e allegate al verbale e a del 24/03/2017. Il ricorrente rappresenta che nel fascicolo processuale non esiste alcuna not del 24 Marzo 2017 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ove sarebbero state specificatament indicate ed allegate tali fatture; né risulta che il giudice penale abbia disposto l’acquisi tale documento e l’inserimento al fascicolo processuale del dibattimento. Pertanto, il ricorr evidenza che tali fatture o non sono state mai acquisite o sono state acquisite illegittimame Le uniche fatture acquisite nel corso del giudizio e contenute nel fascicolo processuale s quelle che la RAGIONE_SOCIALE di nanza ha rintracciato mediante l’invio di questionari ai client società, mentre le ulteriori fatture, acquisite mediante il metodo di accertamento del spesometro”, non sono state materialmente acquisite nel fascicolo dibattimentale. kdlegato 29
h 30 sono contenutp 12. dalla RAGIONE_SOCIALE di finan7a.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine all’illegittimo dello strumento di accertamento del cosiddetto t pesometro. Rappresenta che nel 2012 tali
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applicativo non era ancora in uso, essendo stato assunto per gli accertamenti fiscali dall’RAGIONE_SOCIALE solo dal maggio 2016. In proposito, il ricorrente evidenzia che la normativa consente l’applicazione del metodo di accertamento dello 4spesometro* è stata applicata retroattivamente ed in malam partem, in violazione del principio di cm all’art. 2 del cod. pen. trattandosi di legge extrapenale che integra la fattispecie penale.
2.7. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione in o all’affermazione della sussistenza del dolo del reato evidenziando la mancata conoscenza del superamento della soglia, anche con riferimento al quantum di IVA evasa, di appena 55.000,00 euro, con superamento la soglia di appena 5.000 euro.
2.8. Con l’ottavo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in quanto il giud territoriale ha affermato la sussistenza del reato sulla base di un compendio probato “olisticamente” considerato e prendendo in considerazione anche altri fatti analoghi commessi in epoca prossima quella rper il aualerper la quale si procede, senza considerare che il giudice di primo grado aveva affermato che sono state presentate le dichiarazioni per gli anni 2013, 2014 etc.
2.9. Con il nono motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in ordine all’affermazio della responsabilità, fondata su soli indizi e non su standard probatori coerenti con il pri costituzionale di presunzione di non colpevolezza.
2.10. Infine, con il decimo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ord all’applicazione della pena accessoria, quantificata dal giudice in misura superiore al mini senza alcuna adeguata motivazione, posto che il giudice si è limitato a statuire la durata d pena accessoria senza aggiungere altro.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla sospensione condizionale della pena di cui si chiede di disporre l’applicazione. Inammissibile nel resto.
4.11 ricorrente ha depositato istanza di proscioglimento ai sensi dell’art. 649 cod. proc. p producendo la sentenza n.979 del 2019, divenuta irrevocabile in data 27 maggio 2022, con la quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE lo ha condannato alla pena della reclusione di anni due e mesi quatt oltre al Ogamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, concernente violazioni tributare anche relative 2012, e in particolare l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale; ha altresì deposi motivi aggiunti, con i quali ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima doglianza, relativa alla sospensione condizionale della pena, non è stata dedott tra i motivi di appello, che hanno riguardato esclusivamente i profili concernent responsabilità (motivo a e b) e la tenuità del fatto (motivo c) e una questione di violaz
dell’art. 3 Cost. in relazione al diverso ammontare RAGIONE_SOCIALE soglie di punibilità nelle fattis omesso versamento e di omessa dichiarazione (motivo d). La doglianza è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606, comma terzo i cod. proc. pen..
2. In merito alla seconda doglianza, si ricorda che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei su elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un’incertezza sull’og dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegu l’indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente la l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concr difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, COGNOME; S U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051). Occorre dunque verificare se l’imputa attraverso l’itinerario processuale esperito sia venuto a trovarsi nella concreta condizi potersi difendere in ordine all’oggetto dell’imputazione. Il suddetto principio non impone, qu una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il dirit difesa dell’imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente. Ne deriva che di violazi del principio in disamina può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusat abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell’addebito tale da menomare il diritto di difesa proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determ un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214 del 12 aprile 2019).
2.1. Nel caso di specie, i lineamenti fattuali dlella condotta sono chiaramente sco nell’imputazione, ragion per cui l’imputato è stato senz’altro posto in condizioni di re ampiamente conto della sostanza dell’addebito mossogli e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva. Si specifica che i metodi di accertamento del reato (nel caso in disam lo spesometro e il questionario inviato alle aziende clienti della società) non devono ess indicati nel capo di imputazione, il quale deve invece scolpire l’addebito e fornire all’im un’informazione precisa e compta RAGIONE_SOCIALE accuse formulate a suo carico e della qualificazion giuridica dei fatti. Nell’imputazione è, infatti, enunciata con precisione la contestazione r all’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni relative al 2012, con occultamento RAGIONE_SOCIALE fatt emesse e superamento RAGIONE_SOCIALE soglie, con specifica indicazione dell’ ammontare dell’ IRES evasa, pari a euro 70.146,00 e dell’Iva evasa, pari a euro 55.466,00. L’ulteriore specificaz contenuta nel capo di imputazione, ove si indica, peraltro, tra parentesi, che le fatture sono rinvenute tramite i questionari inviati ai clienti, è, quindi, ultronea e non necessaria. De è proprio questo l’addebito che è stato confermato nella sentenza impugnata, dalla motivazione della quale emerge come il giudice a quo abbia posto in rilievo l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e il superamento RAGIONE_SOCIALE soglie.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi relativi alla utilizzabilità, in sede penale, degli
accertamenti operati in sede tributaria che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, sono avvalsi di un metodo di accertamento analitico. Va premesso che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini della prova dei reati tributari, RAGIONE_SOCIALE risulta accertamenti operati in sede tributaria. Ciò discende dal principio di atipicità dei mezzi di operante nel processo penale, di cui è espressione l’art. 189 cod. proc. pen., sulla base del qu il giudice può avvalersi dell’accertamento induttivo, compiuto dagli Uffici finanziari, determinazione dell’imposta dovuta, ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 36207 del 19/08/2019, Rv. 277581 – 01), al di fuori di qualunque presunzione e di ogn predeterminazione del loro peso probatorio. E’, dunque, per tale ragione che questa Corte ha affermato che il giudice penale può legittimamente avvalersi (v. tra le altre, Sez. 3, n. 2481 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaviano, Rv. 257619) dell’accertamento induttivo, effettuato, mediante gli studi di settore, dagli Uffici finanz la determinazione dell’imponibile (Sez.3, n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019 ) Rv. 277581). Del resto, anche meno recentemente, si è sempre ritenuto che, sebbene i criteri stabili per l’accertamento sintetico del reddito imponibile, attraverso il così detto “redditometro” siano per il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia costituiscono elementi in corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione della sentenza di co (Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991 Ud. (dep. 12/07/1)91 ) Rv. 188181; Sez. 3, n. 39960 del 30/09/2019, Rv. 276890 – 01, non nnassimata sul punto).
3.1. GLYPH Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato c:he la RAGIONE_SOCIALE di finan di RAGIONE_SOCIALE, durante un accertamento effettuato sulla società RAGIONE_SOCIALE, che per alcun annualità non aveva presentato la dichiarazione deo redditi, posto che la documentazione consegnata dal commercialista relativa all’anno in contestazione era incompleta e frammentaria, ha inviato un questionario alle aziende clienti della società da cui sono emerse ulteriori fa oltre quelle consegnate. Successivamente l’RAGIONE_SOCIALE ha effettuato un ulterior accertamento, mediante lo strumento dello í spesometro m , che ha édconsentito, in relazione all’anno 2012, di individuare altri clienti della società e di rintracciare ulteriori fatture contabilità e specificatamente indicate nella notizia di reato ai sensi dell’art. 331 cod. proc b fht – ft.4 o 1Atrasmessa alla Procura della Repubblica, per unYmporto di reddito d’impresa evaso pari a euro 55.000, così quantificando l’imposta IRES in euro 74.000 e l’imposta IVA in euro 55.466 mentre l’imposta IRAP, pari a euro 263.537 non superava la soglia di legge.
Il quarto motivo, concernente i costi, è manifestamente infondato, in quanto generico E’, infatti, secondo consolidato principio giurisprudenziale, onere del ricorrente pro elementi probatori dei costi sostenuti. In proposito, si ricorda che, in tema di reati tri giudice, per determinare l’ammontare dell’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pu non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantif l’imponibile, risente RAGIONE_SOCIALE limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell’accertamento pen la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto
meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionev della loro esistenza (Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856; Sez. 3, n. 29/05/2015, Rv. 265160). In ogni caso, dalla lettura della nota del 24/03/2017, all’interno del fascicolo del dibattimento, emerge che l’RAGIONE_SOCIALE ha c costi relativi alle spese di affitto, ai compensi del commercialista, spese di utenze di euro 2.257,34 e costi afferenti al personale dipendente, indicati nel modello F 8.461,00.
In ordine alle doglianze contenute nei motivi quinto, ottavo e nono doglianza, ch essere trattati congiuntamente in quanto afferenti alle medesime tematiche, si p contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la nota del 24 marzo 2017 della RAGIONE_SOCIALE, esiste materialmente, è stata tr Procura della Repubblica in data 27/04/2017 ed è contenuta nel fascicolo del dibattim contiene la denuncia ex art. 331 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art.5 d. relazione all’anno d’imposta 2012, da cui scaturisce il presente procedimento pe suddetta nota si dà atto della attività di indagine svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, consistita nelle verifiche di coerenza esterna, mediante l’invio di q alcune società clienti della ditta RAGIONE_SOCIALE, che mediante gli elenchi ulteriori società clienti della società, in tal modo integrando la ricostruzione effet del questionario. In tale nota sono elencate tutte le ulteriori fatture comunic che, sommate a quelle indicate nel processo verballe di constatazione ai fini del dell’avviso di accertamento, hanno determinato un superamento RAGIONE_SOCIALE soglie per le impo e IRES. Peraltro, la teste COGNOME, funzionaria dellRAGIONE_SOCIALE dell’ttrate, ha fa menzione di tale nota durante la sua deposizione, richiamando le fatture su effettuato l’accertamento, specificando come sono state acquisite, illustrando i accertamento dello spesometro, integrato dall’invio di questionari da parte della RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si osserva, in ogni caso, che la questione della inutilizzabilità di tale prova a essere dedotta tra i motivi di appello e conseguentemente, è preclusa in sede di leg occorre che materialmente siano acquisite le fatture indicate in nota, essendo suff siano stati individuati i dati e i riferimentid): NUMERO_DOCUMENTO-4t-
La Corte territoriale ha, dunque sul punto, richiamato quanto affermato dag accertatori dell’RAGIONE_SOCIALE, i quali hanno riferito di essersi avvalsi d <….340 111 accertamento r iar TARGA_VEICOLO affatto( deduttivoy come sostenuto dall’appellante, ma( induttiv oty. integfetasato sulla precedente attività di verifica svolta dalla RAGIONE_SOCIALE di i ulteriori accertamenti effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE.
Come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la disciplina dello’spes costituisce elemento integrativo della norma penale, non essendo volta a definire alcu normativo della fattispecie contestata ma a disciplinare una modalità di accertamento i della condotta.
6. La doglianza sul difetto di dolo è manifestamente infondata, in quanto ge meramente assertiva, non avendo il ricorrente addotto alcun elemento a sostegno d 4attl f difensiva secondo la quale i y ettass l T a volontà di omettere la presentazione della dichiarazi .12P.A. pur essendovi v enuto, il fine specifico di evadere le imposte. In proposito, la Corte ha evidenziato che l’imputato è stato denunciato e condannato per analoghi reat commessi in annualità prossime a quella in contestazione, richiamando la sentenza de di appello di Bologna del 09/04/2021 passata in giudicato, a riprova di un mod consolidato e di una pervicace volontà delinquenziale.
7. La doglianza sulla pena accessoria non è stata dedotta con i motivi di appello, riguardato esclusivamente i profili concernenti la responsabilità (motivo a e b) e fatto (motivo c) e una questione di violazione dell’art. 3 Cost. in relazione al diver RAGIONE_SOCIALE soglie di punibilità nelle fattispecie di omesso versamento e di omessa di (motivo d), ma è stata formulata con i motivi aggiunti ai motivi di appello, invia 13/09/2022, in vista dell’udienza del 29/09/2022. Le Sezioni unite hanno però stab motivi nuovi devono avere ad oggetto i capi e i punti della decisione impugnata che investiti dall’originario atto di impugnazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, 210259). È pertanto inammissibile un motivo nuovo, presentato ai sensi dell’art. 585, cod. proc. pen. e avente ad oggetto un punto della decisione estraneo all’atto di ricor (Sez. 1, n. 33662 del 9/05/2005, Rv. 232406; Sez 1, n. 46950 del 2/11.12004, Rv. 2302 caso in esame, i motivi dedotti con l’atto di appello originario inerivano a questio da una netta alterità rispetto a quella / concernente la pena accessoria, dedotta con i motivi nuo Quest’ultima doglianza non può dunque che collocarsi al di fuori dell’area cognitiva d giudizio di legittimità.
8. Infine, in ordine alla istanza di proscioglimento ai sensi dell’art. 649 cod. precisa che essa è inammissibile in questa sede perché la preclusione derivante dal formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un “error in procedendo”, è deducibile n di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la n accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice del (Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, Rv. 282044). Nel caso in esame, la questione un’indagine relativa all’identità RAGIONE_SOCIALE annualità di riferimento. Peraltro, si questione non è stata dedotta tra i motivi di appello elné è stata sollevata in giu la Corte d’appello potesse valutare questo profilo, posto che la sentenza del Tribuna divenuta irrevocabile il 27 maggio 2022, mentre la sentenza impugnata è del 29 se 2022.
10. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, cori conseguente condanna del ric pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso all’udienza del 19 settembre 2023
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