Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39804 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39804 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la valutazione induttiva d condotta ex art. 5 d.lgs. 74 del 2000, è inammissibile perché generico e fattuale, i quanto, come ben evidenziato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenz impugnata), la prova del superamento della soglia di punibilità è basata non su un mero accertamento induttivo, come opinato dal ricorrente, ma sulla documentazione contabile rinvenuta, ossia sulle fatture attive rilevate dal c.d. spesometro, per un ammontare d euro 349.406, dalle quali è stata calcolata l’imposta dell’IVA evasa di euro 76.869, né difesa ha prodotto documentazione da porre alla base del calcolo delle detrazioni o che, in ogni caso, potesse confutare l’assunto accusatorio;
ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in ordine al dinie delle circostanze attenuanti generiche e al beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, per un verso, non ha riscontrato elementi positivi da valorizzare ai fini della mitigazione della pena – né questi sono stati forniti dalla di e, per altro verso, ha rimarcato la sussistenza di precedenti penali, ostativi concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen.
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.