Omessa Dichiarazione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 44745/2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla gestione dei ricorsi in materia di reati tributari, in particolare per il delitto di omessa dichiarazione. La Suprema Corte ha stabilito con chiarezza i limiti entro cui le doglianze possono essere considerate ammissibili, ribadendo la necessità di una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata, anziché una generica lamentela. Questo caso evidenzia anche il funzionamento dei termini di prescrizione per questa specifica fattispecie di reato.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali: in primo luogo, un presunto vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, sia riguardo alla quantificazione dell’imposta evasa sia sulla sussistenza dell’intento colpevole; in subordine, l’intervenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno analizzato separatamente i due motivi di doglianza, giungendo a conclusioni nette su entrambi i fronti.
Analisi sulla Motivazione del Ricorso per Omessa Dichiarazione
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato come la motivazione della Corte territoriale fosse completa e ben argomentata. A fronte di ciò, il ricorrente si era limitato a sollevare questioni ritenute irrilevanti, come la presenza di un attivo patrimoniale, senza però confutare specificamente l’impianto logico-giuridico della sentenza impugnata. Secondo la Cassazione, un ricorso non può limitarsi a una generica lamentela su un presunto difetto di motivazione, ma deve individuare con precisione le lacune o le contraddizioni del ragionamento del giudice di merito. In assenza di una critica specifica, la doglianza diventa inammissibile.
La Questione della Prescrizione nell’Omessa Dichiarazione
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che il reato contestato riguardava un’omessa dichiarazione da presentare entro settembre 2015. Il termine di prescrizione massimo per questo delitto è decennale. A questo termine, inoltre, si applica l’aumento di un terzo previsto dall’art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 74/2000. Facendo un semplice calcolo, era evidente che, al momento della decisione, il termine di prescrizione non fosse ancora decorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base della genericità e della manifesta infondatezza dei motivi proposti. Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché non affrontava in modo critico e specifico le argomentazioni della Corte d’Appello, ma si limitava a evocare elementi non decisivi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato sulla base di un’applicazione chiara e diretta della normativa sulla prescrizione dei reati tributari, che prevede un termine prolungato per garantire l’effettiva persecuzione di tali illeciti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali. Primo, i ricorsi per cassazione devono essere formulati con precisione, attaccando specificamente i punti della motivazione della sentenza impugnata e non limitandosi a contestazioni generiche. Secondo, la normativa sulla prescrizione in materia tributaria è rigorosa e i termini, comprensivi degli aumenti di legge, devono essere attentamente calcolati. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso per vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente erano generiche e non confutavano specificamente la struttura argomentativa della sentenza impugnata. Inoltre, sollevava elementi considerati irrilevanti ai fini della decisione, come la presenza di un attivo patrimoniale.
Come è stato calcolato il termine di prescrizione per il reato di omessa dichiarazione?
La Corte ha applicato il termine massimo decennale previsto per il reato, aumentato di un terzo come stabilito dall’art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 74/2000. Poiché l’obbligo di dichiarazione scadeva nel settembre 2015, il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della decisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44745 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44745 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 – deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di conferma della penale responsabilità e, in subordine, all’omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato;
ritenuto che il primo ordine di doglianze sia inammissibile, in quanto – a fronte di una compiuta motivazione della Corte territoriale sia in ordine alla quantificazione dell’imposta evasa, sia quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) – il ricorrente si limita ad evocare elementi privi di rilievo ai fini che qui interessano, quali la presenza di un attivo patrimoniale, e lamentare un difetto motivazionale senza una specifica confutazione dell’impianto argomentativo della sentenza;
ritenuto che la residua doglianza sia manifestamente infondata, trattandosi di omessa dichiarazione da presentare entro il settembre 2015, ed operando il termine massimo decennale determinato dall’aumento di un terzo stabilito dall’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 202:3
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Il Presidente