Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 553 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 553 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gualtieri Sicaminò il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 ottobre 2021, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 4 febbraio 2021, con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di un anno e sette mesi di reclusione, per il reato previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità titolare della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE“, al fine di evadere le imposte su redditi e sul valore aggiunto, essendovi obbligato, non presentava le dichiarazioni
relative a dette imposte: 1) per l’annualità 2013, evadendo l’Iva dovuta, per un importo pari ad almeno euro 51.587,92; 2) per l’annualità 2014, evadendo l’Irpef dovuta, per un importo pari ad almeno euro 66.873,27 e l’Iva dovuta per un importo pari ad almeno euro 61.235,55.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l’erronea applicazione degli artt. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, 55 e 74, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, e 53 Cost. La difesa sostiene che l’applicazione del regime Iva trimestrale previsto per gli autotrasportatori avrebbe comportato una riduzione dell’Iva evasa, riportandola al di sotto della soglia di punibilità. La Cort di appello avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile la speciale disciplina prevista dall’art. 74, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non considerando che, al fine di ricalcolare il reddito imponibile, non sarebbe stata necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma sarebbero state sufficienti le fatture di vendita. I verbalizzanti avrebbero dovuto tenere conto dello slittamento trimestrale della competenza ai fini Iva delle fatture emesse, che avrebbe comportato una diminuzione dell’Iva evasa per gli anni 2013 e 2014. Si censura, inoltre, la mancata conoscenza da parte dei verbalizzanti del regime derogatorio previsto dal citato art. 74, che sarebbe stata palesata, nel corso del dibattimento, dalle dichiarazioni rese dal teste COGNOME. Secondo l’argomentazione difensiva, la polizia giudiziaria, non conoscendo tale normativa, non ha ricostruito l’Iva evasa in maniera esatta, così violando il principio costituzionale di capacità contributiva.
2.2. Con un secondo motivo, si censurano la violazione del diritto di difesa e l’insufficienza probatoria in ordine alla ricostruzione induttiva del volume d’affar operata dagli organi inquirenti, con conseguente violazione del principio di capacità contributiva. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza non avrebbe prodotto in giudizio tutte le fatture di acquisto emesse dalla ditta, ma soltanto dei campioni delle stesse, unitamente ad un prospetto che sarebbe privo di valore probatorio e, dunque, insufficiente a fondare una condanna penale.
2.3. In terzo luogo, si denuncia, in relazione al capo 1) della rubrica, l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., non applicato nel caso di specie, nonostante l’esiguità dell’imposta asseritamente evasa – di soli euro 1.587,92 al di sopra della soglia di punibilità – a causa delle condanne che avevano raggiunto l’imputato per reati della stessa specie. Per la difesa, la presenza di precedenti penali non può impedire l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto, poiché la valutazione della personalità del reo deve essere tenuta distinta dalla valutazione dell’oggettività della condotta posta in essere.
2.4. Con un’ultima doglianza, si censura la carenza di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo – con il quale si lamenta l’erronea applicazione degli artt. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, 55 e 74, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, e 53 Cost. – è prospettato in modo non specifico e, comunque, manifestamente infondato.
1.1.1. In primo luogo, giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis norme att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419). La difesa ha omesso di richiamare, sia nell’atto di appello, sia nel ricorso per cassazione, elementi dai quali risulti ch l’imputato si trovi nelle condizioni che legittimano l’applicazione dell’art. 74, quart comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. Ha omesso, altresì, di operare un ricalcolo dell’Iva dovuta, secondo il criterio a suo dire applicabile, in modo da dimostrare il mancato superamento della soglia di punibilità, o comunque una diminuzione dell’evasione effettiva rispetto a quella contestata.
Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni in punto di prospettazione, deve in ogni caso rilevarsi, sul piano giuridico, che l’esercizio della facoltà di annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione – a norma dell’art. 74, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 dipende esclusivamente dalla volontà del contribuente che presenti la dichiarazione di liquidazione periodica; volontà non espressa nel caso di specie. Si tratta, infatti, di una facoltà di cui si può anche decidere di non godere e la cu previsione normativa non esclude in ogni caso la necessità di presentare la dichiarazione fiscale, in mancanza della quale la facoltà stessa non può evidentemente essere esercitata.
1.1.2. Quanto, poi, alla censura per cui la polizia giudiziaria non conosceva il regime previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve rilevarsi che la stessa
è parimenti generica; perché – come visto – la difesa non ha compiutamente prospettato l’applicabilità di tale regime nel caso di specie.
1.2. La seconda doglianza – con la quale si contesta la ricostruzione induttiva del volume d’affari operato dagli organi inquirenti – è inammissibile.
La Corte distrettuale ha spiegato, con argomentazioni esenti da vizi logicogiuridici, le ragioni per le quali non può ravvisarsi nell’operato della Guardia di Finanza, che effettuò le verifiche fiscali, alcuna violazione dei diritti della difesa. motivazione, si è tenuto adeguatamente conto di tutti i costi sostenuti, poiché le operazioni passive erano state ricavate attraverso lo spesomentro integrato, al pari di quelle attive, che descriveva il complesso delle attività dell’impresa nel corso degli anni 2013 e 2014. Inoltre, i militari operanti, hanno precisato che tutti i costi che erano riusciti a ricostruire erano stati riconosciuti inerenti all’att esercitata e conseguentemente detratti dagli imponibili. Per contro, il ricorrente non ha specificatamente indicati i costi, in particolare quelli riguardanti i ben ammortizzabili, che non sarebbero stati detratti dai ricavi della ditta, rendendo il ricorso del tutto generico sul punto. Quanto, più in generale, alla prova del computo effettuato dalla polizia giudiziaria, la Corte d’appello ha ben evidenziato che è presente in atti un prospetto delle fatture rinvenute, il quale avrebbe consentito all’appellante di operare il ricalcolo dell’imponibile e di contestar specificamente l’ammontare delle imposte indicate come dovute nell’imputazione; operazione, questa, che la difesa non ha effettuato, essendosi limitata a rilevare, con doglianza poi riprodotta nel ricorso per cassazione, la necessità che tutte le fatture fossero prodotte in atti. Sul punto, il ricorrente si limita a contest l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui questa produzione era stata effettuata all’udienza del 28 gennaio 2019, senza puntualmente richiamare gli atti di causa. Anche a prescindere dall’insufficienza della prospettazione difensiva, deve comunque rilevarsi che, non essendo configurabile una “prova legale” in materia di reati tributari, la dimostrazione a base del calcolo dell’imponibile non deve necessariamente essere fornita attraverso le fatture, essendo sufficiente a tal fine l’esito delle indagini condotte dalla polizia giudiziari emergente dalla documentazione da questa redatta in sede di accertamento, a meno che tale esito non sia compiutamente e specificamente contestato dalla difesa con puntuali riferimenti a dati documentali pretermessi o scorrettamente valutati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Il terzo motivo di ricorso – con il quale si censura l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen – è manifestamente infondato.
La giurisprudenza è concorde nell’affermare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non p essere applicata in caso di abitualità del reato e che il comportamento è abituale
quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591; nello stesso senso, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347). Come ben evidenziato dalla Corte d’appello, nel caso di specie vi sono ripetute condanna dell’imputato per reati della stessa specie di quelli ora in esame, che impongono di ritenere che le condotte per le quali si procede abbiano il carattere di abitualità. Ed è necessario prescindere dal fatto che nel caso di specie la contestata recidiva non sia stata applicata, perché la nozione di comportamento abituale – che ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame – non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Rv. 270637).
1.4. La quarta censura – riferita a mancanza di motivazione quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena – è inammissibile.
Anche a prescindere dal carattere ostativo delle precedenti condanne per le quali il beneficio è già stato concesso, deve rilevarsi che il relativo motivo di appello era privo di specificità intrinseca, essendosi limitata la difesa a richiedere l sospensione condizionale senza argomentarne le ragioni. E l’inammissibilità del motivo – che, ai sensi 591, comma 4, cod. proc. pen., può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento – esclude comunque un sindacato della Corte di cassazione sulla mancata pronuncia del giudice d’appello sul punto.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.