Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50864 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50864 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’NOME ABATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato continuato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 – deduce violazione di legge e vizio di motivazione avverso las sentenza in data 05/04/2023, confermativa della condanna in primo grado, censurando la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo, e la mancata esclusione della recidiva;
ritenuto che il primo motivo sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, che per un verso ha richiamato l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta» (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 – 01), e – per altro verso – ha tutt’altro che illogicarnente valorizzato l condizione di “evasore totale” dell’COGNOME, e la sua piena consapevolezza del superamento delle soglie di punibilità anche sulla scorta della documentazione contabile di cui era in possesso (cfr. pag. 4 seg. della sentenza impugnata);
ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avuto riguardo al rilievo ostativo riconosciuto dalla Corte territoriale ai numerosi ed eterogenei precedenti a carico del ricorrente, nonché alla modesta distanza temporale tra l’episodio per cui è causa e quelli oggetto delle sentenze irrevocabili (cfr. pag. 5);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023
Il Presidente