Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42284 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42284 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che, con sentenza del 19 gennaio 2023, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 10 marzo 2022, con la quale l’imputata NOME era stato condannata, per il reato di cui agli artt. 99, primo e secondo comma, cod. pen. e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, al fine di evadere l’imposta sui reddit sul valore aggiunto, omesso di presentare le dichiarazioni annuali.
Rilevato che avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l’omessa motivazione relativamente all’insussistenza di riscontri circa l’elemento oggettivo e soggettivo del reato;
che, in particolare, la ricorrente lamenta l’applicazione di presunzioni, consistenti ne accertamenti dell’Agenzia RAGIONE_SOCIALE e nelle deposizioni rese dal teste COGNOME, qual unici elementi posti a fondamento del giudizio di conferma della sua responsabilità;
che la stessa ricorrente ritiene non vi siano prove a supporto della sua condotta omissiva e del dolo specifico, in quanto non era obbligata alla presentazione della dichiarazione contributiva, mentre, al contrario, l’obbligo ricadeva sul dott. COGNOME commercialista.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché le doglianze sono aspecifiche e prive di qualsivoglia riferimento chiaro in diritto;
che, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice primo grado, l’accertamento induttivo svolto – i cui criteri di calcolo sono analiticamen esaminati (pagg. 5 e 6 della sentenza) e risultano rispondenti a logica – non è l’unica prov dei fatti, ma è corroborato nei suoi esiti dalle dichiarazioni testimoniali, dalla presenz fatture emesse dall’imputata nonostante la chiusura della partita iva, dalla mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE precise generalità del dott. COGNOME COGNOME dall’assenza di deleghe a terzi;
che, in particolare, la responsabilità penale della ricorrente risulta da controlli incro su conti correnti a lei riconducibili, per la presenza di movimenti privi di giustificazi mai documentati – neanche su successiva richiesta degli organi accertatori – indice di una piena consapevolezza e volontà della finalità di evasione;
che l’asserito affidamento a soggetti terzi RAGIONE_SOCIALE incombenze fiscali, oltre essere non provato, è anche irrilevante, perché, in tema di reati tributari, l’affidamento ad professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei reddi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto (ex plurimis, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Rv. 278421);
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della ca di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente