Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4905 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4905 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CURTAROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cosenza il 23 settembre 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, quale leg rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere l’imposta sul reddito, di presen la dichiarazione IRES per l’anno di imposta 2017; fatto commesso in Rende in data 29/12/2018.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, sostenend mancata valutazione della posizione di mero prestanome del ricorrente e la conseguente mancanza del dolo specifico, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiest comunque manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corre argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, aven Corte territoriale (v. pag. 3 della sentenza impugnata) adeguatamente ricostruito la vicenda sottolineando, per un verso, la insussistenza di dubbi circa la carica rivestita dall’imp all’interno della società, essendo rimaste del tutto generiche le deduzioni in ordine alla presen solo asserita, di un amministratore di fatto, non avendo la difesa indicato in che term l’appellante sarebbe stato estromesso dalla gestione societaria, in quanto solo fittiziamen assegnatario della carica di legale rappresentante; ed affermando, per altro verso, non illogicamente, quanto all’elemento soggettivo, come la successiva cessazione dell’attivit aziendale, avvenuta poco dopo lo spirare del termine per l’inoltro della dichiarazione, avess evidenziato la finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnat risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamen di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le r dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’il dicembre 2025.