Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21016 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21016 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il 17/03/1957
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino dell’Il luglio 202 che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Novara il 26 luglio 2022, con la quale NOME COGNOME all’esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di un anno, un mese e diec giorni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 5 del d. Igs. 2000; fatto commesso in Novara il 29 dicembre 2014.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice prof vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazio alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’a ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti s dall’Agenzia delle Entrate di Novara, da cui è emerso che la RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME stato legale rappresentante dal 27 novembre 2012 e socio al 65%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi riferita al 2013, pur essendovi tenuto, con un’iva evasa pari a 108. euro, avendo in particolare la Corte di appello sottolineato, con considerazioni pertinenti ( 5-7 della sentenza impugnata) la vaghezza delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato a sua discolpa, al cospetto della coerenza delle acquisizioni probatorie delineatesi a suo carico.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione del recidiva reiterata, è anch’esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appell osservato (pag. 8 della sentenza impugnata), in maniera non irragionevole, che COGNOME è rimasto detenuto per la seconda condanna fino al febbraio 2013, senza che evidentemente l’esperienza carceraria l’abbia indotto ad astenersi dalla commissione di nuovi reati, rivelando in tal m una persistente inclinazione a delinquere, manifestatasi peraltro anche in un ambito diverso due precedenti riguardano i reati di violenza sessuale e di prostituzione minorile tentata).
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, avendo peral egli reso nel corso del processo dichiarazioni poco plausibili e non verificabili, per cui l inflitta dal primo giudice, peraltro non eccessiva, è stata legittimamente confermata.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di mer che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/ dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere
pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.