Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42755 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42755 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PERGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, COGNOME COGNOME, ritenuto responsabile de reato di cui all’art. 5, d.lgs. 74 del 2000, lamenta violazione della legge penale incrimina vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto il difetto dell’elemento soggettivo, ess l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale imputabile ad una dimenticanza del commercialista incaricato dell’incombente e non avendo l’imputato, che era amministratore dell società ma non anche socio, alcun interesse all’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute, peralt agevolmente accertate dall’RAGIONE_SOCIALE sulla scorta dell’attendibile contabilità;
Considerato che il motivo in parola è manifestamente infondato alla luce della consolidat giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’affidamento ad un professionista dell’incar predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbliga dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tribu considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattr 278421), con l’avvertenza che la prova del dolo specifico di evasione non deriva, tuttavia, d semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso i colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbliga consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 26508 essendo stato ritenuto al proposito sufficiente il comportamento successivo del mancat pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Verurari, Rv. 278966); nel ca di specie, facendo buon governo dei richiamati principi e con argomentazione non manifestamente illogica, il giudice di merito ha desunto la prova del dolo di evasione proprio fatto che le imposte dovute, in misura superiore alla soglia di punibilità, non f effettivamente mai versate, avendo la Corte territoriale non illogicamente disattes giustificazione addotta dal ricorrente circa la scoperta della colpevole omissione commercialista solo ad anni di distanza, dopo che la società aveva subito l’accertamento fisca in cui fu contestata l’omessa presentazione della dichiarazione; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.