Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7093 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7093 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 39/2026
NOME COGNOME
UP – 13/01/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
UBALDA COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GROTTAMINARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con lÕimpugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha assolto lÕimputato dal reato di cui allÕart. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione allÕomessa presentazione della dichiarazione Iva per lÕanno 2016, perchŽ il fatto non sussiste, ed ha ridetermiNOME la pena inflitta in relazione al medesimo reato perchŽ, quale legale rappresentante della Societˆ RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la commercializzazione di RAGIONE_SOCIALE, non presentava, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, la dichiarazione relativa a detta imposta per lÕanno 2015, con evasione di Iva pari ad euro 66.789,14. In Ariano Irpino il 27/12/2016.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso lÕimputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilitˆ della fattispecie di cui allÕart. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e carenza di motivazione in relazione allÕaffermazione della responsabilitˆ penale.
La corte territoriale avrebbe reso una motivazione carente in punto accertamento RAGIONE_SOCIALE operazioni di acquisto e rivendita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non
avendo l’attivitˆ di indagine consentito di ricostruire le Ònumerose operazioniÓ, ma solo alcune di queste, nello specifico nove operazioni di rivendita auto nel 2015. In secondo luogo, non sarebbe condivisibile la conclusione riportata nella stessa annotazione della Guardia di finanza che ha rilevato come anche l’ufficio RAGIONE_SOCIALE Dogane di Benevento, nella sua informativa, avrebbe confermato gli acquisti intracomunitari per complessivi euro 303.587,00, con determinazione dell’imposta evasa per euro 66.700 89,14, calcolata con l’iva al 22%, senza per˜ fornire alcuna motivazione su perchŽ la RAGIONE_SOCIALE fosse soggetto passivo di Iva e non l’avesse versata. Di poi non avrebbe considerato i costi sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perchŽ versato in fatto e diretto a richiedere una rivalutazione in chiave alternativa degli elementi fattuali posti a base dellÕaffermazione della responsabilitˆ penale.
Al di lˆ della formale indicazione della violazione di legge in relazione alla fattispecie di cui allÕart. 5, la censura è diretta a richiedere una rinnovata e alternativa valutazione del fatto e segnatamente RAGIONE_SOCIALE prove poste a fondamento della decisione. In particolare, la censura contesta, nella sostanza, la responsabilitˆ penale per assenza di prova del reato attraverso la contestazione della valutazione operata dai giudici del merito degli elementi di prova.
LÕaffermazione della responsabilitˆ penale del ricorrente, oggetto di doppio conforme accertamento, è fondata sugli accertamenti della Guardia di Finanza e RAGIONE_SOCIALE Agenzie RAGIONE_SOCIALE Dogane che avevano ricostruito numerose operazioni di acquisto di RAGIONE_SOCIALE in ambito comunitario, da parte della RAGIONE_SOCIALE di cui l’imputato era il legale rappresentante nel 2016 (fino al 28/06/2017), con successiva rivendita RAGIONE_SOCIALE stesse, come risultanti dagli accertamenti VIAS, dalle interrogazioni al PRA, da elementi documentali come i versamenti in denaro dei corrispettivi RAGIONE_SOCIALE vendite, in un contesto di omessa presentazione della dichiarazione a fini Iva ed in assenza di documentazioni giustificativa di costi detraibili e di scritture contabili (cfr. pag. 2 e 3). Quanto alla determinazione dellÕammontare dellÕiva evasa, non essendo in discussione lÕomessa presentazione della dichiarazione, richiamano, i giudici del merito, quanto riportato dallÕaccertamento dellÕAgenzia RAGIONE_SOCIALE Dogane che, a fronte di un ammontare di ricavi per le vendite pari a € 303.587,00, ha calcolato lÕiva evasa in € 66.789,14 (al 22%), in un contesto, si ribadisce, di assenza di allegazione di costi sostenuti (cfr. Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554 Ð 01), allegazione neppure fornita con il ricorso per cassazione.
Infine, non vÕè dubbio che, tenuto conto dellÕoggetto sociale della RAGIONE_SOCIALE, lÕimputato, quale legale rappresentante della stessa,
fosse soggetto tenuto allÕobbligo dichiarativo in presenza di superamento della soglia di punibilitˆ, mentre del tutto irrilevante è la circostanza che non si sia dimostrata lÕevasione (ovvero il mancato versamento dellÕiva) che costituisce il fine del dolo del reato omissivo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Cos’ è deciso, 13/01/2026
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