Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41762 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME UBALDA MACRI’
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMENOME nato a San Bonifacio il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 marzo 2025 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Rimini del 4 marzo 2024, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, avendo omesso, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, la presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno di imposta 2015, limitatamente all’importo di euro 191.169,88, applicando le pene accessorie di legge e disponendo la confisca, anche per equivalente, su beni da individuarsi in sede esecutiva della somma di euro 191.169,88, oltre interessi da individuarsi in sede esecutiva.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di mancanza della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
In sintesi, la difesa deduce che la Corte territoriale si era limitata alla dimostrazione della insussistenza di un errore scusabile in capo all’imputato, omettendo di prendere posizione circa la sussistenza del dolo specifico richiesto dal reato, seppur a fronte di motivo di appello sul punto inteso a mettere in evidenza che le circostanze valorizzate dal giudice di primo grado (consapevolezza dell’obbligo dichiarativo, presentazione negli anni precedenti della dichiarazione, congiuntura economica negativa della società) fossero neutre rispetto alla volontà di evadere le imposte. Tanto piø che l’imputato, amministratore della RAGIONE_SOCIALE dal 08 marzo 2016 al 09 febbraio 2017, aveva tenuto un comportamento processuale collaborativo (presentando al giudice dichiarazione scritta e documentazione della società a spiegazione delle vicende di quegli anni) e aveva presentato il 26 febbraio 2016 la comunicazione annuale IVA relativa al 2015, sicchŁ poteva ragionevolmente sostenersi non sussistente, in capo all’imputato, la volontà di evadere le imposte alla data del termine
massimo per la presentazione della dichiarazione. Richiamava in proposito i contenuti della pronuncia di legittimità n. 44170 del 03/11/2023.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si sottolinea che alle pagine 3 e 4 dell’atto di appello Ł stata contestata la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza del dolo specifico, ovvero la consapevolezza dell’ammontare delle imposte evase e non dichiarate, mancando in capo all’imputato la consapevolezza di aver preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per importi superiori alla soglia di rilevanza penale, senza che la Corte di appello prendesse posizione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
1.1. Come rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, non risulta che le doglianze fossero state proposte alla Corte di appello nei termini in cui sono state prospettate con il ricorso per cassazione, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente in modo corrispondente al contenuto del ricorso per cassazione; nØ il riepilogo Ł stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066).
Non sono, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che Ł stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316).
Nella motivazione della citata pronuncia n. 29707 del 08/03/2017, Ł stato precisato che “il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità Ł delineato dall’art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioŁ la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti Ł facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perchØ mai investito della verifica giurisdizionale”.
1.2. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità Ł ferma nel ritenere che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000 può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022),
ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c.d. dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, COGNOME, Rv. 286950; Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578).
Tanto premesso, la Corte territoriale ha dato atto che l’imputato non avesse presentato la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2015, nonostante la società da costui rappresentata aveva emesso fatture nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per complessivi euro 868.945,00, ricevendo, per ammissione espressa del ricorrente, un pagamento parziale nella misura di euro 515.646,72, e senza ricorrere alla procedura di storno delle fatture emesse, tanto da sollecitare alla debitrice il pagamento del residuo credito di euro 353.307,28 e da essere poi ammessa allo stato passivo della procedura relativa all’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE, puntualizzando poi l’irrilevanza dell’erroneo convincimento del ricorrente di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione – che generava comunque una imposta sull’IVA non dichiarata pari ad euro 191.169,88 -, in ragione dell’omesso pagamento delle fatture, sorgendo l’obbligo dichiarativo per il solo fatto della emissione delle fatture ed a prescindere dall’effettivo pagamento da parte del debitore.
A tali affermazioni la Corte di appello Ł pervenuta, rispondendo all’argomentazione difensiva, secondo cui l’imputato non aveva presentato la dichiarazione IVA, ritenendo di non esservi obbligato perchØ le fatture emesse non erano state pagate: la difesa aveva, dunque, introdotto la tematica del dolo sotto il profilo della insussistenza della consapevolezza dell’obbligo dichiarativo, e non sotto il profilo della finalità di evasione.
Ne consegue che l’affermazione della Corte di merito, secondo cui l’affermazione dell’imputato circa la giustificazione dell’omissione dichiarativa sulla base del mancato pagamento integrale delle fatture emesse era fondata su una errata interpretazione del dato normativo, Ł congrua e non manifestamente illogica, oltre che in linea con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, dovendosi comunque sottolineare che, essendo incontestato il mancato versamento del tributo, la finalità evasiva era ben evincibile dalla stessa considerazione difensiva sulle difficoltà economiche dell’impresa, sufficientemente dimostrative del fine di evasione di imposta.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME