Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21659 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21659 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Iglesias il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 29.11.2022 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
t:
Con sentenza in data 29.11.2022 la Corte di Appello di Cagliari in parziale riforma della pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che COGNOMEa assolto NOME COGNOME dai reati di cui ai capi A), B), D) e E) con riferimento agli anni di imposta 2011 e 2012 per insussistenza del fatto e contestualmente dichiarato non doversi procedere in relazione ai restanti reati per intervenuta prescrizione, ha ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art d. Igs. 74/2000 contestatogli al capo E) limitatamente all’omessa presentazione,
al fine di evadere le imposte, della dichiarazione IVA riferita all’anno di imposta 2012 commessa in data 29.12.2013 nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dovuta nella misura di C 126.872, con conseguente superamento della soglia di punibilità di C 50.000 fissata ex lege.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio motivazionale, la sussistenza dell’elemento soggettivo. Deduce come, essendo il dolo specifico da evasione integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento dell’imposta nella consapevolezza del fine e del mezzo, la sistematica omissione agli obblighi tributari gravanti sul medesimo imputato quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE sostenuta dalla Corte di appello stridesse con riferibilità del fatto alla diversa società RAGIONE_SOCIALE di cui egli era l’amministra unico, nonché con la regolarità del comportamento fiscale tenuto dalla suddetta società negli anni precedenti affermata dalla stessa sentenza impugnata. Rileva che, oltre alla condotta collaborativa tenuta nel corso della verifica fiscale avendo consentito agli operanti la ricostruzione del volume di affari della società sulla bas della contabilità regolarmente tenuta, l’imputato COGNOMEa comunque provveduto ad inviare la comunicazione IVA prevista dall’art. 8 d.P.R. 322/1988, la quale, in quanto contenente l’anticipazione del contenuto delle dichiarazioni annuali previste dall’art. 5 d. lgs.C1 574/2000, si pone in palese contrasto con la volontà di evadere l’imposta, nonché sempre affidato la redazione delle dichiarazioni fiscali a professionisti, ai quali soltanto era imputabile l’omissione in contestazione.
A seguito della requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso, il difensore ha depositato via Pec una memoria di replica con la quale ha ulteriormente sviluppato le dispiegate doglianze rilevando come la Corte di appello non avesse compiuto alcuna indagine per accertare se l’imputato, che peraltro era stato assolto da tutti gli altri reati all’imputazione, fosse consapevole del superamento della soglia di punibilità e avesse comunque posto in essere una condotta preordinata alla contestata evasione, al contrario smentita dalla regolare tenuta della contabilità e dal corrett comportamento fino ad allora tenuto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ti ricorso, compendiandosi in censure generiche ovvero fattuali e comunque volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie su cui la Co territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità, non consentita in sede d legittimità, deve essere dichiarato inammissibile.
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Gli elementi in forza dei quali la sentenza impugnata ha ritenuto incontestato essendo l’elemento materiale del reato – la sussistenza del dolo specifico, costituiti dalla sistematica omissione da parte dell’imputato all’obbligo d presentazione delle dichiarazioni dei redditi, non vengono in realtà intaccati dalle doglianze articolate dalla difesa che artatamente indulge sulla regolare tenuta della contabilità da parte della società RAGIONE_SOCIALE affermata dalla sentenza impugnata. Al contrario, la stigmatizzazione del comportamento negativo è chiaramen riferito dai giudici distrettuali alla persona del COGNOME COGNOME concentrato su di sé una pluralità di cariche in più compagini societarie stante il ruolo di legale rappresentante da costui in quegli anni ricoperto anche nella RAGIONE_SOCIALE e nella RAGIONE_SOCIALE, incorse nella mancata presentazione delle dichiarazioni IVA riferite alle annualità antecedenti, ancorché i relativi reati sia stati o dichiarati estinti per intervenuta prescrizione o ritenuti insussistenti l’impossibilità di accertare il superamento della soglia di punibilità e, addirittur monte, resesi inadempienti alla stessa tenuta della contabilità, malgrado l’ingente fatturato accertato nel corso della verifica fiscale.
Né vale ad inficiare la tenuta del ragionamento deduttivo compiuto dalla Corte insulare la circostanza, che seppur eccepita nel giudizio di secondo grado in sede di discussione finale non ha costituito oggetto di dimostrazione, e che pertanto deve ritenersi di natura soltanto fattuale, relativa alla comunicazione regolarmente inoltrata dal prevenuto all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 8 bis d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (cui verosimilmente allude la difesa quantunque abbia indicato l’art. 8 del medesimo decreto). Peraltro, quand’anche fosse stata effettivamente effettuata, non può non rilevarsi come la suddetta comunicazione assolva alla ben differente finalità dì fornire all’amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici, che costituiscono una prima base di calcolo per l determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. Che il suddetto adempimento, finalizzato alla redazione del bilancio comunìtarìo, sì ponga su un piano ontologicamente diverso da quello fiscale cui risponde il reato di cui all’art. 5 d. Igs. 74/2000 si evince, del resto, dal ch tenore testuale del citato art. 8 bis che, nel prevedere l’obbligo a carico de contribuente di presentare la suddetta comunicazione entro il mese di febbraio di ciascun anno, con la dichiarazione annuale dell’imposta, fa salvi gli effetti sanzionatoti, tra cui evidentemente quelli penali, comminati per l’omessa dichiarazione.
Deve perciò ribadirsi, come già affermato da questa Corte, che è comunque configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando io stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall’art. 8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che
rispondono a diverse finalità (Sez. 3, Sentenza n. 7135 del 17/12/2020, Raso, Rv. 281323).
Resta, infine, relegata al piano marcatamente fattuale ed insuscettibile, perciò, di scrutinio nella presente sede di legittimità /la circostanza che il prevenuto abbia incaricato specifici professionisti per la presentazione della suddetta dichiarazione, trattandosi di incarico di cui non è stata fornita nel giudizio di mer alcuna evidenza, fermo restando che, attesa la natura di reato omissivo proprio del delitto in contestazione, il soggetto obbligato alla dichiarazione annuale d imposta sui redditi o sul valore aggiunto, non sarebbe comunque esonerato dalla responsabilità conseguente al relativo inadempimento (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087).
Segue all’esito del ricorso l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende Così deciso il 14.11.2023