Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26399 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26399 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Termoli il 14/5/1976 avverso la sentenza dell’8/1/2025 del Tribunale di Vasto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8/1/2025, il Tribunale di Vasto assolveva NOME COGNOME dalla contestazione di cui all’art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché il fatto non costituisce reato.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, deducendo – con unico, complesso motivo – l’erronea
applicazione dell’art. 5 citato, l’errata valutazione della testimonianza del militare COGNOME e della documentazione prodotta, oltre all’apparenza di motivazione. Il Giudice avrebbe assolto l’imputato riconoscendogli, con argomento viziato, un’inesistente buona fede, e negando il dolo specifico del reato (peraltro, compatibile con quello eventuale) pur a fronte di numerosi elementi dai quali emergerebbe che lo stesso COGNOME, dietro la formale veste di agente di una società cinese, avrebbe, in realtà, svolto effettiva attività imprenditoriale i proprio, dovendo pertanto versare (anche) VIVA e, dunque, dovendo anche presentare la relativa dichiarazione. La sentenza non terrebbe adeguato conto delle prove raccolte, tali da far emergere il dolo (quantomeno eventuale), così da assolvere l’imputato con motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Attraverso il richiamo agli esiti istruttori, ed in particolare alla deposizion del militare COGNOME, l’impugnazione tende ad ottenerne una nuova e differente lettura di merito, al fine di evidenziare che il contratto di agenzia stipulato tr l’imputato ed una società cinese (inerente alla vendita, in Italia, di telefoni prodotti in Cina) avrebbe costituito, in realtà, uno schermo fittizio, e che lo stesso COGNOME avrebbe svolto una vera e propria attività imprenditoriale (come da indici richiamati alle pagg. 3-4), tale da qualificarlo imprenditore commerciale, con tutti gli obblighi derivanti, anche in materia di IVA.
Ebbene, questa differente valutazione di merito non è consentita alla Corte di legittimità, cui è demandata la verifica non della valenza probatoria degli elementi emersi nel giudizio, ma soltanto dell’adeguatezza e della non manifesta illogicità della motivazione redatta sugli stessi dal Giudice del merito; questa Corte, pertanto, non è chiamata a riscontrare la maggior affidabilità di una lettura istruttoria proposta rispetto ad un’altra, in punto di fatto, ma soltanto a valutare la tenuta logica del percorso argomentativo della sentenza impugnata, che, se immune ai vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non può essere censurato.
5.1. L’impugnazione in esame, pertanto, è inammissibile.
A ciò si aggiunga, peraltro, che il Tribunale di Vasto ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, quanto al profilo soggettivo, co una motivazione del tutto adeguata, aderente agli esiti istruttori e priva di evidenti aporie logiche; come tale, dunque, non censurabile.
6.1. In particolare, e richiamata con ampiezza la deposizione del citato militare COGNOME, la sentenza ha sottolineato che l’intero operato del COGNOME
(organizzazione di tutte le fasi della vendita dei telefoni in Italia, dalla pubblici sul sito Internet alla gestione degli ordini, dal trasporto con corriere all’incasso dei
relativi proventi) ben poteva costituire, in effetti, esecuzione del contratto d agenzia che lo legava al fornitore cinese. In particolare, era emerso, peraltro
pacificamente, che: a) l’imputato non pagava il corrispettivo dei telefoni al loro ingresso in Italia, ma solo dopo aver ricevuto il pagamento dal cliente finale,
detratti i costi e la provvigione; b) non era stato accertato se, presso la società
che gestiva il deposito in Italia, anch’essa cinese, giungessero solo i telefoni di volta in volta ordinati dai clienti finali, o stock più ampi, eventualmente gestiti d
COGNOME in modo autonomo; c) non era stato accertato se il prezzo dei telefoni fosse stabilito dal fornitore cinese o dall’imputato; d) i costi riguardanti prodot
guasti o difettosi gravavano sullo stesso fornitore, al quale erano intestate le fatture emesse ai clienti finali.
6.2. Di seguito, ed ancora con argomento privo di evidenti vizi logici e non contestato nel ricorso, la sentenza ha evidenziato che nulla era stato accertato
quanto all’introduzione della merce nel Paese, né se vi fossero precedenti passaggi comunitari; da ciò, non poteva dunque escludersi che il COGNOME fosse soggetto estraneo alla importazione, intervenendo solo nel successivo passaggio della commercializzazione, ed in forza del contratto di agenzia. Infine, e sempre con riguardo al profilo soggettivo del reato, il Tribunale ha rilevato che il COGNOME aveva incaricato un consulente per la tenuta della contabilità, aveva versato regolarmente le imposte sulla provvigione ed era iscritto alla Camera di commercio come rappresentante-agente di commercio.
6.3. In forza di queste considerazioni in punto di fatto, che non possono esser diversamente qui rivalutate nei medesimi termini, come invece chiede il ricorrente, la sentenza ha quindi concluso – con argomento privo di vizi e, dunque, non censurabile – che doveva ritenersi plausibile che l’imputato avesse agito in buona fede, “convinto di aver regolarmente assolto i suoi doveri tributari in qualità di mero agente, in nome e per conto del fornitore cinese, a carico del quale ultimo restavano tutti gli obblighi fiscali inerenti l’introduzione e la vendita del prodotti Italia”.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Depositata in Cancelleria
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025 Il cojgliere estensore oggi, 18 [06. 2025
Il Presi ente
LINZIONARIO GLYPH I?ott. NOME COGNOME