Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1528 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Caronia (ME) il 24/03/1966, avverso la sentenza del 05/02/2024 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sestituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il netto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Patti condannava NOME COGNOME alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto -itenuto responsabile dei reati di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, avendo omess), nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, la presentaziori ! delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2014 e 2015, e del reato di Cli all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, avendo, nella predetta qualità, occultato o distrutto in tutto o in parte documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzi )ne dei redditi o del volume degli affari, applicando le pene accessorie di legge, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie, infine disponendo la confisca, anche per equivale ite, nei confronti dell’imputato della somma pari al totale delle imposte evase.
Con sentenza del 5 febbraio 2024, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, larnuntando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e ma lcanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, let . . b) ed e), cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa deduce che il ricorrente non aveva il potere di gestire alcuna ditta perché sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale e personale, essendo stato emesso dapprima il decreto di sequestri) n. 2/12 del 09/0V2012, eseguito il 28/03/2012, di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i conti ::or intestati o comunque riconducibili al ricorrente, procedimento poi conclusosi con la confisca nell’anno 2017; successivamente è stato emesso il dec ,- eto n. 91/2013 del 06/12/2013, eseguito il 27/12/2013, con il quale il ricorrente è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggicrno nel comune di residenza per anni due, dunque fino al 27/12/2015. Pertanto, tutte le società intestate al ricorrente, o di cui il ricorrente possedeva cmote di partecipazione, sono state gestite da due amministratori giudiziari, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nominati dal Tribunale di Messina, in seguito uno solo degli amministratori, NOME COGNOME.
Osserva, quindi, il ricorrente che i beni sequestrati configurzin patrimonio separato assimilabile all’eredità giacente, disciplinata dall’art. T.U.I.R. e dall’art. 5-ter d.P.R. n. 322/1998, e, quindi, l’amminh-tratore giudiziario viene assimilato alla figura del c.d. curatore dell’eredità cliacenite. Conseguentemente, il soggetto passivo d’imposta non era il ricorrente, bensì
Stato e, per esso, l’amministratore giudiziario, il quale era tenuto a presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’impos interessati dall’amministrazione giudiziaria, mentre il soggetto destinatario della misura cautelare reale e personale aveva l’obbligo di presentare un’aui:onoma dichiarazione relativa ai redditi che, non essendo interessati dal sequestrc, erano rimasti nella sua disponibilità.
Il ricorrente deduce, inoltre, l’insussistenza del fatto in relazio le a contestata evasione d’imposta a titolo di IRAP, essendo esso ricorrente titglare di una ditta individuale e non di una società.
Osserva, ancora, la difesa, a smentita di quanto sostenuto dalla Corte di appello circa il fatto che la misura di prevenzione patrimoniale non avesse riguardato la ditta oggetto dei fatti in contestazione, che i provvedinienti i materia di prevenzione patrimoniale e personale avevano estromasso il ricorrente dalla gestione di ogni tipo di attività imprenditoriale e patrimoniale. ponendolo nella oggettiva impossibilità, legale e fisica, di accedere Elle sue aziende societarie ed individuali e di far fronte agli adempimenti fiscali (li cui capo di imputazione anche in ordine all’azienda indicata in rubrica.
Deduce, infine, la difesa la mancanza dell’elemento soggettivo (1E1 reato contestato, poiché l’oggettiva impossibilità di compiere qualsivoglia ge iere di attività gestoria/direttiva/economica delle proprie aziende non pote fa che rilevare la mancanza in seno al ricorrente di quel dolo specifico richies o dalla normativa di riferimento ai fini dell’integrazione dei reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 La prima doglianza, incentrata sulla incidenza delle misure di prevenzione patrimoniale e personale applicate nei confronti del ricorrante, è manifestamente infondata.
Ed invero, la Corte di merito, nel ribadire quanto già affermato dal gi ‘dice di primo grado, ha osservato che la misura di prevenzione patrimoniale, coi iclusasi con una definitiva confisca dei beni sequestrati, non aveva avuto ad oggetto la ditta individuale di NOME COGNOME, ma altre società, di persone e di ,:apitali, riconducibili al ricorrente, quale preposto, e ai suoi stretti familiari, con conseguenza che la ditta individuale, per la quale erano stati mossi i rirr proveri di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e dell’occultam anto o distruzione delle scritture contabili, non era stata oggetto di alcun effetto ablativo.
Pertanto, la doglianza con la quale il ricorrente sostiene di non avere avuto il potere di gestire alcuna ditta perché sottoposto a misura di prev ?.nzione
patrimoniale e personale a far data dal 9 marzo 2012 e fino alla onfi definitiva del 2016 è generica, non confrontandosi adeguatamente con l argomentazioni della Corte territoriale in base alle quali il sequestro E poi la confisca di prevenzione non avevano avuto ad oggetto la ditta incl vidua appartenente al ricorrente relativamente alla quale si contesta, o t occultamento e distruzione di scritture contabili, la mancata presentazione d dichiarazioni fiscali relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015.
In altri termini, la circostanza che le misure di prevenzione patrimoni le riguardassero la ditta individuale del ricorrente si traduce nella conservazion poteri di gestione della ditta individuale e dei conseguenti obblighi fiscali i al ricorrente e nella corrispondente mancanza di potere gestorio in capo amministratori giudiziari nominati per la custodia e l’amministrazion3 .d società, di persone e di capitali, riconducibili al ricorrente, oggetto esplic misure ablative a carattere reale.
E’ conseguentemente apodittico affermare che le misure di prevenzione, sebbene non riguardassero la ditta individuale, avessero posto il ricorrewe n impossibilità di gestire una impresa individuale non oggetto di sequestro successiva confisca.
1.2 Quanto all’elemento soggettivo del reato, la doglianza è inamnlissib perché nuova, non essendo deducibili con il ricorso per cassazione questioni non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il ris che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato c riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente s)ttr alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilíta di vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316).
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere c prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione d all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000 può essere desunta dall’entità del superamen::o soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da pzirt soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta (Sez. 3, n 189 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), ammontare che, peraltro, può ccstituí oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c d. d eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, COGNOME, Rv. 286950; Sez. 3, 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272578). Ne consegue che l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la mancata presentazione de dichiarazioni fiscali per due anni di imposta da porre in relazione al man integrale versamento dei tributi dovuti è dimostrativo del fine di evasio
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imposta, è congrua e non manifestamente illogica, oltre che in linea con esposti orientamenti di legittimità.
1.3 Rimane la doglianza relativa alla contestata evasione d’imposta a tit di IRAP; doglianza che è fondata.
L’addebito contestato al ricorrente comprende, al capo A), l’omissio dichiarativa anche con riferimento al modello IRAP e, al capo B), l’omissio dichiarativa anche con riferimento al modello IRAP e la sottrazione ad impost della somma di euro 57.966,00 a titolo di IRAP.
Tuttavia, la legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale e fasi dell’imposta regionale sulle attività produttive (non trattandosi di un’impos redditi in senso tecnico) e le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale cl di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, sono solamente le dichiarazioni dei r le dichiarazioni annuali IVA. Una conferma in tal senso si trae anche da circolare del Ministero dette finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, che mot l’esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta perciò considera non incidente sul reddito. L’ipotizzato reato di cui al d.lp del 2000, art. 5, tutela il bene giuridico patrimoniale della percezione del ed è alla mancata percezione d’imposta (sui redditi e dell’IVA), dE rive dall’omessa presentazione di “una delle dichiarazioni relative a dette irr p che deve farsi riferimento per l’individuazione del “profitto” del reato, qua n stata superata la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatric
Ne consegue che, ai fini della condotta penalmente sanzionata di cu all’a 5 d.lgs. n. 74/2000, è irrilevante l’omessa presentazione del modello 1RA l’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che n un’imposta sui redditi in senso tecnico (Sez. 3, n. 12810 del 26/0:12 Monaco, Rv. 266486; Sez. 3, n. 11147 del 15/11/2011, dep. 2012, Pnti, Rv. 252359).
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatarr ent capi A) e B) della rubrica nelle parti concernenti l’evasione dell’imposti’ dell’IRAP, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina p rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere dic hiarato inammissibile nel resto e, a norma dell’art. 624 cod. proc. pen., de ‘ dichiarato irrevocabile l’accertamento della colpevolezza dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e h) del rubrica nelle parti concernenti l’evasione dell’imposta ai fini dell’IRAP p ?
fatto non sussiste e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Me per la rideterminazione della pena nel reato continuato. Dichiara inammissib nel resto il ricorso. Così deciso il 06/11/2024