Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6510 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6510 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Cammarata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO del foro di Agrigento, in difesa dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12.12.2024, la Corte di appello di Firenze, procedendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado con cui NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, per avere, in qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, omesso di presentare la dichiarazione annuale 2016 al fine di evadere l’imposta sui redditi IRES per il periodo di imposta 2015, pari ad euro 108.625,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell ‘imputato , lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con unico, articolato motivo, la violazione dell’obbligo di uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, omettendo di considerare gli atti e i documenti prodotti dal COGNOME fin dal giudizio di primo grado, con particolare riferimento alla relazione tecnicoestimativa a firma dell’ing. COGNOME , con cui sono stati allegati le perdite e i costi sostenuti dall’impresa nell’anno in riferimento . La Corte distrettuale non ha nemmeno considerato le condizioni psicofisiche dell’imputato, riscontrate anche dagli operanti come disastrose per i numerosi interventi chirurgici subiti dal medesimo in quegli anni.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nella sentenza impugnata non è dato riscontrare alcuna violazione dell’obbligo di uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza rescindente non aveva deciso alcuna questione di diritto cui conformarsi, limitandosi ad annullare la prima sentenza di appello per motivazione carente e apodittica.
Conseguentemente, il giudice del rinvio era investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno – nel caso insussistente -aveva il potere di rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio (cfr. Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 03).
Per il resto, è appena il caso di rilevare che il ricorrente pretende di sollecitare in questa sede una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto accertato da giudici di merito, operazione notoriamente non consentita in sede di legittimità, a fronte di una sentenza che ha congruamente e logicamente motivato in ordine alla configurabilità del reato fiscale per cui si procede.
I giudici, sulla scorta delle risultanze processuali, hanno insindacabilmente accertato che nell’anno 2015 i ricavi derivanti da fatture ammontavano ad euro 395.000, cui corrispondeva un’evasione IRES pari a euro 108. 625, superiore alla soglia di punibilità che all’epoca era di 50.000 euro.
È stato riscontrato come l’imputato non abbia fornito adeguata dimostrazione di costi idonei ad abbattere i ricavi e, conseguentemente, l’entità dell’imposta evasa, atteso che, a fronte di ricavi certi fatturati nell’anno in riferimento, il prevenuto aveva presentato l’ultimo bilancio nel 2010, non aveva
più depositato bilanci di esercizio e aveva omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi negli anni successivi. Nonostante gli inviti a lui rivolti dalla Guardia di Finanza, aveva omesso di esibire la documentazione fiscale riguardante l’attività di impresa, tra cui i libri e registri utili per la determinazione del reddito ed era stato impossibile determinare spese, costi e valore delle rimanenze, la cui perdita determina un reddito negativo ai fini IRES solo se certificata in bilancio nella sua precisa entità.
È stata logicamente disattesa la prospettazione difensiva secondo cui la condotta dell’imputato troverebbe giustificazione nella condizione di inattività in cui si trovava la società, perché smentita dalla circostanza che anche nell’anno 2015 l’impresa non era rimasta inattiva, giacché aveva introitato ricavi fatturati, senza presentare la dichiarazione dei redditi.
Si tratta di un percorso argomentativo immune da vizi logico-giuridici, come tale insindacabile in cassazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 22/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME