Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7094 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7094 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
-Relatore –
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 7 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 14 novembre 2023 del Tribunale di Napoli che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell’omessa presentazione, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, della dichiarazione dei redditi 2019 per un importo di euro 190.127,00.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’accertamento del reato, quanto all’idoneità dei soli dati VIES a fondare l’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e in relazione all’illegittima trasposizione nel giudizio penale dell’accertamento induttivo e RAGIONE_SOCIALE presunzioni legali tributarie (primo motivo); in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione (secondo motivo); in ordine al diniego della prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata (terzo motivo), per cui chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Sent.n.sez.38/2026
PU – 13/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il primo motivo, con cui si contesta la prova tratta dal VIES, Ł generico e fattuale.
Il motivo Ł riproduttivo della censura già sollevata con l’atto di appello e che ha trovato adeguata e corretta risposta nella sentenza impugnata. Dall’istruttoria dibattimentale Ł emerso che i funzionari doganali, i quali avevano avviato una verifica intracomunitaria a carico della RAGIONE_SOCIALE che commerciava in computer e software, si erano recati presso la sede legale e presso la sede operativa della società, ma non avevano trovato elementi utili e, anzi, la sede operativa era chiusa da mesi come confermato anche dagli esercenti vicini. Recapitato l’avviso a comparire presso il domicilio personale, il COGNOME non si era presentato e i funzionari avevano proceduto all’interrogazione del VIES (VAT information exchange system) scoprendo che la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato acquisti intracomunitari di computer e software nell’anno 2019 per euro 864.213, ma nel 2020 non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale, con un’evasione di IVA pari a euro 190.127. La Corte di appello ha rimarcato che il COGNOME non ha mai presentato le scritture contabili nØ ha offerto elementi in suo favore in nessuna fase del procedimento. Del resto, anche nell’appello e nel ricorso per cassazione, il ricorrente si Ł limitato a contestare vagamente l’utilizzabilità del dato informativo, lamentando un accertamento induttivo a suo carico, ma non lo ha confutato nel merito.
Come precisato dalla giurisprudenza, in tema di cessioni intracomunitarie, la mancata iscrizione dell’impresa cessionaria nel VIES non costituisce un indizio della inesistenza dell’operazione poichØ, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione RAGIONE_SOCIALEpea (sentenza 9 febbraio 2017, causa C-21/16, RAGIONE_SOCIALE), ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità dell’IVA, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali, salvo i casi di frode. Ne consegue che l’omessa o errata comunicazione da parte del soggetto passivo del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale che non incide sul regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, quando la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d’imposta nello Stato d’appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e non sussistano seri indizi che lascino supporre l’esistenza di una frode (Cass. civ. n. 7404 del 2025; n. 12822 del 2021; n. 25651 del 2018; n. 10006 del 2018, non massimate). Per contro, la registrazione di un’operazione nel VIES Ł indicativa dell’esistenza e della veridicità della stessa, per cui spetta al contribuente la prova contraria. Certamente, in tema di reati tributari, il giudice penale non Ł vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento (tra le piø recenti, Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284693 – 01), ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME