Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42555 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ischia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26/10/2022
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermat la sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. St. Ischia del 3 maggio 2019, con la qua NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 2000 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, previa concessione del circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
2.1. con il primo motivo, violazione di legge in riferimento alla norm incriminatrice contestata, per aver la Corte territoriale erroneamente confermato giudizio di responsabilità per il reato ascritto sulla base di accertamenti meramen induttivi;
2.2. con il secondo motivo, violazione di legge in riferimento all’articolo 157 co pen., essendo alla data della pronuncia della sentenza di condanna il reato estin per prescrizione;
2.3. con il terzo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento all’articolo 133 cod. pen.,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di censura riproduce pedissequamente analogo motivo di appello, debitamente respinto dal giudice di secondo grado.
La Corte di appello ha confermato la valutazione della sentenza di prima cura, che ha confermato la decisione resa in primo grado, la quale aveva accertato che l società amministrata dal RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale su IVA e redditi relativa all’anno 2011, con evasione di imposte pari 305.583 euro.
La teste COGNOMECOGNOME funzionaria dell’Agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate, ha precisato che er emerso nel corso di una verifica che la GSI aveva emesso fatture nei confronti d altra società, la RAGIONE_SOCIALE, per un totale di quasi 2 mm n di euro.
A seguito della contestazione, il COGNOME avanzava domanda di accertamento con adesione, che tuttavia non coltivava.
La Corte territoriale precisa che gli accertamenti compiuti in sede fiscale soprattutto il PVC) sono pienamente utilizzabili e liberamente valutabili in se penale, soprattutto ove corredati, come nel caso di specie, da precisi risco documentali (quali le fatture emesse dalla società del RAGIONE_SOCIALE).
Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il r inammissibile per genericità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Emerge infatti dagli atti a disposizione (v. relativo verbale di udienza) della Co che in data 2 maggio 2022 la Corte di appello ha rinviato il processo per consenti alla difesa di replicare alle conclusioni del P.G..
Secondo il costante orientamento della Corte, qualora venga disposto un rinvio su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti sussiste una ipotesi di sospensione del corso della prescri ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 45126 del 22/10/20 Campanile, Rv. 282219 – 01; Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271328; Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271561; Sez. 5, n. 26449 del 13/04/2017, COGNOME e altro, Rv. 270539; Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, COGNOME e altro, Rv. 266469; Sez. 5, n. 25444 del 23/05/2014, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 260414; Sez. 4 n. 39606 del 28/06/2007, COGNOME e altro, Rv. 237877; Sez. 1, n. 7337 del 21/12/2006 – dep. 2007, COGNOME e altri, Rv. 235711).
Alla data del rinvio il termine di prescrizione massima non era ancora decorso.
4. Il terzo motivo, relativo alla asserita violazione dell’articolo 133 cod. pe inammissibile, in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostan aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di me arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 de 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadi che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrog è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura medi di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, motivazione).
Nel caso di specie, la Corte di appello precisa che la pena è stata irrogata misura molto prossima al minimo edittale, ritenendo congruo, in ragione dell’importo della somma non versata, tale scostamento.
Tale motivazione appare pienamente soddisfare i requisiti minimi di motivazione dianzi evidenziati.
5. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 1 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in v equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.