Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50144 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50144 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQU1LA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da COGNOME NOME (come integrato dalla successiva memoria) è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. Inoltre, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
2. Sulla prescrizione si deve rilevare la sospensione dei termini di prescrizione per il rinvio disposto all’udienza del 16 giugno 2017 (fino all’udienza del 16 maggio 2018) disposto per adesione del difensore all’astensione di categoria (“L’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra Un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della .trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n’ 3, cod. pen.”, Sez. 3 – , Sentenza n. 8171 del 07/02/2023 Ud. (dep. 24/02/2023 ) Rv. 284154 01)
3. La sentenza impugnata (e la decisione di ,primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 5, d. Igs 74/2000 poiché egli /quale legale rappresentante ( non aveva presentato la dichiarazione. Il ricorrente contesta il metodo di determinazione dell’imposta (induttivo), ma la decisione impugnata adeguatamente rileva come la contabilità era completamente inattendibile e l’accertamento della Guardia di Finanza era inequivoco in quanto fondato sulla ricostruzione oggettiva delle rimanenze (al primo gennaio 2011 vi erano circa tre milioni di rimanenze); differenze c’erano anche tra le merci in conto acquisti e le fatture con note di credito.
Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell’appello senza nessuna critica
specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell’appello.
È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determiNOME. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014, COGNOME e altri, Rv. 26060801).
Sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena il ricorso è generico e manifestamente infondato. La sentenza evidenzia come il giudice di primo grado abbia determiNOME la pena in maniera corretta tenendo conto dei precedenti penali e dell’importo delle somme evase. Sulle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. la decisione evidenzia come non sussistono elementi positivi per un loro riconoscimento, nella sussistenza dei citati precedenti penali.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023