Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7756 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7756 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 30 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Latina in data 7 marzo 2022, con la qual NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, in quanto riten colpevole di due episodi del reato di cui all’art. 5 del d. Igs. n. 74 dei 2000; fatti comm Terracina il 30 dicembre 2015 (capo A) e il 30 dicembre 2016 (capo 8).
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali la difesa contesta la conferma del gi di responsabilità dell’imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertam svolti dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che COGNOMECOGNOME COGNOME legale rappresentante dell RAGIONE_SOCIALE, ha omesso di presentare, rispetto agli anni di imposta 2014 e 2015 dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’iva, nonostante l’esistenza di operazioni imp ampiamente superiori alla soglia penalmente rilevante, essendo stata altresì rimarcata, alla stregua delle acquisizioni documentali e diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l prosecuzione dell’attività di impresa almeno fino a buona parte dell’anno 2015, dunque anche dopo l’assunzione della carica di amministratore da parte di COGNOME (marzo 2015), fermo restando che, a prescindere dall’approfondimento di tale circostanza, contestata nel ricorso, de comunque ritenersi che, una volta assunta la veste di legale rappresentante, l’imputato divenuto destinatario degli obblighi dichiarativi fiscali riferibili alla società a lui facent
Ritenuto che con il terzo motivo di ricorso con cui la difesa contesta, sotto il duplice profi violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata concessione delle circostanze attenuan generiche e l’aumento per la continuazione, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, i quali, nel confermare la p irrogata dal Tribunale, hanno valorizzato, quanto all’aumento ex art. 81 cod. pen., la gravità ripetizione nel tempo della condotta di evasione, e, in ordine al diniego delle attenuanti e 62 bis cod. pen., il rilevante danno economico all’Erario e i precedenti penali dell’imputato.
Osservato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro dei giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.