Omessa Dichiarazione: La Cassazione Conferma la Condanna Basandosi sul Comportamento Successivo
L’omessa dichiarazione dei redditi e dell’IVA è uno dei reati tributari più comuni, ma la sua configurazione richiede la prova di un elemento fondamentale: il dolo specifico di evasione. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la volontà di evadere le imposte può essere desunta non solo dalla mancata presentazione della dichiarazione, ma anche dal comportamento tenuto dal contribuente dopo la scadenza. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Una contribuente veniva condannata dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di omessa dichiarazione, previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 74/2000. La contestazione riguardava l’anno di imposta 2012, per il quale non erano state presentate le dichiarazioni relative a un volume d’affari di 1.378.791,00 euro, con un’IVA evasa di 204.436,00 euro e un’IRES evasa di 60.217,00 euro.
Contro questa sentenza, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. In altre parole, si contestava che fosse stata adeguatamente provata l’intenzione specifica dell’imputata di evadere le imposte.
L’Analisi della Corte sull’Omessa Dichiarazione e il Dolo
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure sollevate come mere ‘doglianze in punto di fatto’. Questo significa che l’imputata non ha contestato un errore di diritto commesso dai giudici di merito, ma ha tentato di proporre una diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
I giudici hanno sottolineato come la sentenza d’appello avesse già correttamente e logicamente motivato le ragioni per cui la volontà evasiva era evidente. Il ricorso, pertanto, non introduceva una critica specifica e costruttiva alla decisione impugnata, ma si limitava a riproporre argomenti già vagliati e respinti.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli elementi da cui la Corte ha desunto il dolo specifico di evasione. La Cassazione ha confermato che la prova dell’intento fraudolento non derivava unicamente dalla mancata presentazione delle dichiarazioni, ma da un quadro indiziario complessivo e coerente.
In primo luogo, è stata data rilevanza all’entità delle somme evase. L’omissione non riguardava cifre modeste, ma importi significativi che rendevano poco credibile una semplice dimenticanza o negligenza.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto più rilevante, è stato valorizzato il comportamento successivo dell’imputata. La Corte ha osservato una ‘totale assenza’ di qualsiasi iniziativa volta a sanare la propria posizione. Nello specifico, è stato evidenziato che la contribuente:
* Non ha mai presentato dichiarazioni tardive.
* Non ha posto in essere alcun comportamento restitutivo o riparativo, neanche simbolico.
* Non ha mai cercato un contatto con l’Amministrazione Finanziaria per regolarizzare la situazione.
Questo completo disinteresse e questa inerzia post-scadenza sono stati interpretati come un chiaro indicatore della volontà premeditata di sottrarsi agli obblighi fiscali.
Le Conclusioni
Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La pronuncia rafforza un principio fondamentale in materia di reati tributari: nel valutare il reato di omessa dichiarazione, il comportamento complessivo del contribuente, specialmente quello tenuto dopo la violazione, assume un peso decisivo. La totale passività e l’assenza di qualsiasi tentativo di rimediare all’omissione costituiscono una prova forte e convincente del dolo specifico di evasione, rendendo molto difficile per la difesa sostenere la tesi dell’assenza di intenzionalità.
Come viene provato l’intento di evadere le tasse nel reato di omessa dichiarazione?
Secondo la Corte, l’intento di evasione (dolo specifico) si desume non solo dall’omessa presentazione delle dichiarazioni e dall’entità delle imposte evase, ma anche e soprattutto dal comportamento successivo del contribuente. La totale assenza di dichiarazioni tardive, di tentativi di restituzione o di contatti con l’Amministrazione Finanziaria è considerata una prova cruciale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure proposte erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero tentavano di ottenere una nuova valutazione delle prove, cosa non consentita in sede di Cassazione. Il ricorrente non ha individuato specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, ma ha riproposto argomentazioni già respinte dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME, condannata per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazio ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico richiesto dall’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodutt deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigura rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di mer posto che la sentenza impugnata ha correttamente osservato come la volontà dell’imputata di evadere le imposte sia desumibile non solo dall’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, relati a cifre rilevanti (in particolare, con riferimento all’anno in contestazione, il 2012, il volum è stato pari a 1.378.791,00 euro, RAGIONE_SOCIALE evasa pari a 204.436,00 euro e l’IRES evasa pari a 60.217,00 euro), ma anche dal comportamento successivo, caratterizzato dalla totale assenza di dichiarazioni tardive, di comportamenti restitutivi o pure solo simbolicamente riparativi, in generale, di qualunque contatto con l’Amministrazione finanziaria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dell ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente