Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5435 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5435 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Tuglie il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Milano all’esito del giudizio abbreviato e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alle annualità di imposta del 2014 e del 2015.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, che deducono:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. 5), cod. proc. pen. in relazione all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla sussistenza del dolo specifico, non avendo la Corte di merito valutato le circostanze incompatibili con il dolo di evasione, quali: le documentate difficoltà economiche, la situazione debitoria, che aveva determinato l’impossibilità di adempiere gli obblighi tributari, l’assenza di condotte attive di occultamento o dissimulazione, la trasparenza dei rapporti bancari e delle operazioni commerciali. La motivazione, inoltre, sarebbe apparente, laddove afferma, in maniera apodittica, che “l’imputato operava attivamente nel suo settore di attività e che ne traeva adeguati compensi”, senza alcuna indicazione di elementi probatori;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione delle pena, che è stata confermata con motivazione insufficiente, al diniego della sospensione condizionale, posto che la Corte d’appello ha unicamente valorizzato un precedente penale, senza considerare le condizioni per la reiterazione del beneficio, e all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa valutazione delle questione relativa alla quantificazione dell’imposta evasa, posto che sono stati considerati solamente gli elementi attivi, senza tener conto di quelli passivi e dei margini di ricavo effettivi; a tal proposito, la Cor territoriale si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le deduzioni difensive;
2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione delle pene accessorie, irrogate in misura sproporzionata rispetto alla contenuta gravità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile perché deduce di contenuto fattuale, diretta a una rivalutazione delle prove.
2.1. Nel caso di specie, la motivazione appare adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, avendo la Corte d’appello desunto il dolo di evasione dalla circostanza che l’omessa dichiarazione abbia riguardato ben tre esercizi fiscali e dall’ammontare delle imposte, noto all’imputato e ben superiore alle soglie di punibilità, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 – 01).
2.2. A fronte di tale apparato argomentativo, la difesa confezione censure di fatto, che esulano dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
3.1. Si osserva che il Tribunale aveva negato i presupposti per applicare la sospensione condizionale della pena “sussistendo cause ostative tra quelle previste dalla legge” (p. 3 della sentenza impugnata).
Nei motivi di appello, il difensore aveva richiesto, tra l’altro, l’applicazion del beneficio in esame, stante l’incensuratezza e la condotta collaborativa dell’imputato; la Corte di appello ha ribadito l’insussistenza dei presupposti ex art. 164 cod. pen., confutando l’assunto difensivo, incentrato sull’incensuratezza dell’imputato, stante una precedente condanna a otto mesi di reclusione.
Orbene, a fronte di tale motivazione, la difesa ha confezionato censure generiche, in quanto avrebbe dovuto evidenziare elementi favorevoli ai fini della reiterabilità del beneficio, che evidentemente si fonda su una positiva valutazione che l’imputato di asterrà per il futuro dalla commissione di ulteriori reati, ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen.; a tal proposito, la difesa avrebbe dovuto perciò attaccare la motivazione evidenziando, ad esempio, l’eventuale distanza temporale tra le due violazioni, ovvero la diversità di titolo, allo scopo, appunto di indicare elementi che avrebbero potuto condurre alla reiterabilità del beneficio.
3.2. A ciò si aggiunge una circostanza dirimente, sfuggita anche ai giudici di appello, ossia che il COGNOME aveva già riportato non una, ma due condanne
definitive, inflitte dalla Corte di appello di Milano con sentenze del 7 ottobre del 2014 a otto mesi di reclusione (pena sospesa), e del 13 aprile 2012 a tre anni di reclusione.
E’ di tutta evidenza che il cumulo delle pene inflitte è ostativo alla reiterazione del beneficio.
3.3. Quante alle residue censure, si osserva che la Corte di appello, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ritenuto la congruità della pena, inflitta in misura prossima al minimo edittale vigente al momento del fatto e senza che nemmeno si sia stata considerata la continuazione, posto che la contestazione riguarda più annualità d’imposta, e che le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute dal Tribunale.
Il terzo e il quarto motivo, infine, sono inammissibili per l’assorbente ragione che essi non erano stati devoluti con l’appello, sicché non possono essere introdotti, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17/12/2025.