Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42752 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42752 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, è inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte territoriale ha reso adeguata ed ampia motivazione in ordine agli elementi di fatto comprovanti la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000, evidenziando come l’imputata fosse legale rappresentante e amministratore di diritto della società di cui all’imputazione e si occupasse della gestione della stessa, non risultando l’esistenza di un amministratore di fatto ed avendo la predetta occultato le scritture contabili rendendo in tal modo evidente la consapevolezza della condotta delittuosa. Va rimarcato che l’accertamento del dolo, quale prova della coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento di fatto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sull considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso. Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell’accertamento dell’elemento psicologico ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e connota come adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Rilevato che il secondo motivo, con il quale si chiede il rilievo della prescrizione che sarebbe maturata prima dell’emissione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato. A norma dell’art. 17 d.lgs 74/2000- entrato in vigore il 17.09.2011 – il termine prescrizionale ordinario del reato di cui all’art. 5 d.l 74/2000, contestato alla ricorrente, è pari ad anni otto e quello massimo ad anni dieci; nella specie, la condotta, relativa all’anno di imposta 201.1, si è consumata il 31.12.2012 e pertanto, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizion intervenuti, il termine massimo di prescrizione maturava in data 31.12.2022; con tutta evidenza, al momento della pronuncia della denuncia impugnata (25.11.2022), il termine prescrizionale non era, quindi, ancora decorso.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; va dato atto che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilit a norma dell’art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, COGNOME; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, COGNOME; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, COGNOME; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, COGNOME).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 8/9/2023