Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43995 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43995 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GINOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 3 ottobre 2023 la Corte di appello di Lecce, sezio distaccata di Taranto, ha confermato la condanna inflitta il 19 dicembre 2022 Tribunale di Taranto, all’esito del giudizio abbreviato, a NOME COGNOME alla p un anno e 4 mesi di reclusione per i reati ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 com in relazione agli anni di imposta 2011 e 2012 (accertato in Ginosa il 29 ott 2014).
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso ta sentenza.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’errata applicazione degli art. 157, 1 161 cod. pen., in relazione all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; la Corte di avrebbe omesso di dichiarare l’estinzione dei reati per prescrizione.
Il termine massimo di prescrizione, tenuto conto della pena del reato, sare di 7 anni e 6 mesi e decorrerebbe dal novantunesimo giorno successivo al scadenza del termine stabilito dalla legge per la presentazione annuale d dichiarazione dei redditi; pertanto, per l’anno di imposta 2012, il termine i della prescrizione sarebbe il 31 dicembre 201.3, con la conseguenza che il re tenuto conto della sospensione, si sarebbe estinto il 29 marzo 2022, quindi p della sentenza di appello.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione, richiaman anche gli artt. 111 Cost., 6 e 7 Cedu.
Rispetto all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la manca di motivazione sul dolo specifico – la sussistenza dell’elemento soggettivo del sarebbe stata argomentata esclusivamente sul contegno dell’imputato ch costituirebbe, invece, solo un «legittimo comportamento processuale neutro e esercizio del proprio diritto di difesa» – la Corte di appello si sarebbe li richiamare la giurisprudenza ritenendo, così, di integrare la motivazione sentenza del Tribunale.
La nullità della sentenza di primo grado per la mancanza di motivazione e p la violazione del diritto di difesa travolgerebbe, ora per allora, l’intero che andrebbe rimesso al giudice competente per il primo giudizio; il vizio d motivazione della sentenza di primo grado inciderebbe sul diritto di impugnazio dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt. 42, 43 pen., 27 e 53 Cost., 2, comma 7 d.P.R. n. 322 del 1998, e l’assenza di prova dolo specifico e del danno erariale.
Mancherebbe una puntuale motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, che sarebbe stato ritenuto sussistente solo in base ad elementi logici; invece, le dichiarazioni dell’imputato, il quak,in sede di accertamento fiscale avrebbe riferito di aver conferito delega al consulente e di non aver potuto presentare le dichiarazioni per l’allagamento dell’archivio personale, che non sarebbero state smentite, proverebbero la sua buona fede e la mancanza della volontà di frodare il fisco; al più, sussisterebbe la colpa.
La buona fede sarebbe dimostrata anche dalla circostanza che il volume di affari è stato ricostruito mediante le indagini sul conto corrente aziendale.
La Corte territoriale avrebbe illegittimamente valutato un post factum -l’omessa corresponsione RAGIONE_SOCIALE imposte – ai fini della prova del dolo specifico.
L’assenza dal processo ed il non essersi sottoposto ad esame sarebbero circostanze – indicate in primo grado – neutre ed espressione dell’esercizio del diritto di difesa. Inoltre, il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza dell’imposta dovuta perché il suo archivio si era allagato ed il consulente sarebbe rimasto inerte.
2.4. Con il quarto motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., 27-53 Cost., 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1972, per il mancato superamento della soglia di punibilità.
Dopo la parte in diritto, si sostiene che non sarebbero stati valutati i costi sostenuti dall’impresa che avrebbero comportato la riduzione dell’imponibile sotto la soglia di punibilità. I costi sarebbero documentati: avrebbero abbattuto l’imponibile e sarebbero stati ignorati dall’RAGIONE_SOCIALE e dai giudici di merito. Il calcolo dell’Irpef sarebbe stato effettuato solo sui dati risultanti d spesometro senza il conteggio dei costi fisiologici d’impresa. Il mancato superamento della soglia di punibilità imporrebbe l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2.5. Con il quinto motivo si deduce l’erronea applicazione d ell’art. 131-bis cod. pen.; l’evasione di imposta non avrebbe comportato alcun danno erariale, il debito fiscale sarebbe sempre esigibile. L’art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla cd. riforma Cartabia, sarebbe applicabile anche ai casi di omesso superamento della soglia di punibilità o di superamento vicino alla soglia di punibilità.
2.6. Con il motivo 3, in realtà il sesto motivo, si deducono la manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta colpevolezza del ricorrente e l’erronea applicazione degli artt. 125, 546, 530 e 533 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 189, 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Non sarebbero stati provati, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di punibilità; la colpevolezza sarebbe stata desunta solo dal ruolo formale di titolare della ditta individuale, senza valutare la delega conferita a
consulente fiscale per la stesura e l’invio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni Iva ed Irfef e distruzione dei registri cartacei per causa imprevedibile di forza maggiore.
Gli elementi indicati dalla Corte di appello – la reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte, l’ammontare RAGIONE_SOCIALE imposte evase e il volume di affari – sarebbero insufficienti a provare la volontà di evasione e sarebbero, al più, dimostrativi della colpa, unitamente alla personalità positiva del ricorrente ed alle dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale. Si ribadiscono gli argomenti dei precedenti motivi sull’assenza di pagamenti successivi al fisco e sulla mancanza di motivazione sulla ricostruzione alternativa della difesa.
2.7. Con il motivo n. 4, in realtà il settimo motivo, si deducono i vizi d violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; la motivazione sarebbe assertiva e di stile. Il rigetto fondato sul passato giudiziario dell’imputato sarebbe contrario al «divieto del bis in idem sostanziale anche quoad poenam, a tacere del diritto all’oblio ed alla riabilitazione».
Inoltre, il Tribunale avrebbe determinato la pena tenendo conto di quella vigente all’atto della sentenza e non al momento della commissione del reato, come risulterebbe dalla fissazione della pena base di 2 anni di reclusione, poi ridotta di un terzo per il giudizio abbreviato; la pena sarebbe, dunque, illegale ed andrebbe ridotta al minimo.
La motivazione della sentenza impugnata sulla congruità della pena sarebbe, poi, viziata perché, pur dando atto della sostanziale esclusione della recidiva, avrebbe di fatto annullato l’effetto della riduzione per il rito, non tenendo conto della pena minima in vigore al momento del Fatto. I precedenti penali sarebbero risalenti nel tempo e non relativi a reati fiscali, sicché il rigetto della richies applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sarebbe immotivato.
La Corte di appello non avrebbe valutato gli elementi di fatto indicati con l’appello: il ricorrente avrebbe cessato l’attività dopo pochi mesi, lavorerebbe e non avrebbe altre pendenze; ha optato per il giudizio abbreviato; i reati sarebbero risalenti nel tempo; l’Erario non si sarebbe costituito parte civile sicché la condotta sarebbe inoffensiva. L’esiguità dell’offesa al bene giuridico protetto consentirebbe l’applicazione del minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. Il termine di scadenza per la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi 2011 e 2012 era il 30 settembre 2012 ed il 30 settembre 2013. Ne consegue che a tali reati si applica l’art. 17, comma 1-bis, d.igs. n. 74 del 2000, in vigore dal 17
settembre 2011, che prevede che «I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo».
Tenuto conto dei limiti edittali del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, termine di prescrizione ordinario è di 8 anni e quello massimo è di 10 anni.
1.2. Inoltre, il termine di prescrizione è stato sospeso dal 3 maggio 2018 al 21 marzo 2019, per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi forensi, dal 21 marzo 2019 per 60 giorni per impedimento legittimo del difensore, per complessivi 382 giorni. Dunque, il termine di prescrizione non era decorso all’atto della sentenza di appello e decorrerebbe rispettivamente il 17 gennaio 2024 ed il 16 gennaio 2025.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui deducono la violazione di norme costituzionali o della Cedu.
Come affermato da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 01, alla cui motivazione si rimanda per ragioni di sintesi, deve ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale.
È manifestamente infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe violato gli artt. 125, comma 3, 604 cod. proc. pen. nel non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione.
3.1. La Corte di appello ha affermato che la sentenza di primo grado ha una sua esplicita ed esaustiva motivazione, rispondente all’art. 546 cod. proc. pen.; il ricorso non prova in alcun modo l’erroneità della decisione della sentenza impugnata, dimostrando, mediante le necessarie e specifiche allegazioni ed indicazioni, la sussistenza della mancanza della motivazione della sentenza di primo grado.
3.2. In ogni caso, la tesi difensiva è contraria al costante orientamento della giurisprudenza, correttamente richiamato dalla Corte di appello. La mancanza di motivazione della sentenza di primo grado ex art. 546 cod. proc. pen. è causa di nullità della sentenza e non, invece, di sua inesistenza; tale causa non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, come invece sostiene il ricorrente.
La Corte di appello, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, deve infatti redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr. in tal senso Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 – 01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 271735 – 01), in quanto i poteri di decisione nel merito sono stati attribuiti dall’imputato nel momento in cui ha con l’appello chiesto una decisione di merito sulle questioni dedotte, alle quali la Corte territoriale è tenuta a rispondere, integrando ove occorra la decisione di primo grado. Ne consegue che anche ove fosse stata sussistente la mancanza di motivazione, la Corte di appello ha correttamente deciso nel merito, a seguito dell’appello dell’imputato che tale valutazione richiedeva.
3.3. Per altro, il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata ed è, pertanto, anche inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.
Sono manifestamente infondati il secondo, il terzo ed il sesto motivo con cui si deducono i vizi della motivazione e di violazione di legge in relazione all’elemento soggettivo del reato.
4.1. La Corte di appello ha specificamente valutato la tesi difensiva, resa alla Guardia RAGIONE_SOCIALE, ma ha ritenuto che le affermazioni dell’imputato fossero inattendibili perché indimostrata la distruzione della documentazione per effetto dell’allagamento mediante la produzione di una denuncia o altra prova documentale.
Dunque, la tesi alternativa, fondata sulle dichiarazioni dell’imputato rese prima del processo, è stata ritenuta del tutto inattendibile, anche per la genericità RAGIONE_SOCIALE propalazioni relative all’affidamento ad un professionista, neanche indicato nell’appello e nel ricorso per cassazione.
4.2. Il vizio della motivazione sulla valutazione della tesi alternativa della difesa è insussistente in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non -meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 – 01).
Per altro, l’affermazione contenuta nel ricorso per cui il volume di affari sarebbe stato facilmente ricostruibile mediante le indagini sul conto corrente aziendale smentisce la rilevanza della assenza della documentazione, perché dallo stesso ricorso risulta che l’imputato avrebbe potuto ricostruire i redditi e presentare le dichiarazioni dei redditi.
4.3. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui (Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, NOME COGNOME, Rv. 250007 – 01), in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca RAGIONE_SOCIALE concrete circostanze che abbiano connotato l’azione e RAGIONE_SOCIALE quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. Ha, infatti, valutai:o le modalità della condotta: l’esistenza degli obblighi giuridici, la reiterazione nel tempo RAGIONE_SOCIALE condotte, lo svolgimento, non contestato, dell’attività produttiva del reddito, la non contestata entità del debito tributario, la totale assenza di prove della tesi alternativa, l’assenza di pagamenti successivi,
4.4. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce che,ai fini della prova del dolo / non possa tenersi conto del comportamento successivo al reato: è contrario al costante orientamento della giurisprudenza sulla rilevanza del comportamento successivo ai fini della prova del dolo;(sul punto Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, A., Rv. 2653061.
Si veda anche Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966 – 01, che, proprio in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (da parte del professionista a ciò incaricato), ha affermato che la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione.
4.4. La Corte di appello, ai fini della sussistenza del dolo, non ha dato alcuna rilevanza all’assenza dal processo ed al non essersi sottoposto ad esame.
Il quarto motivo, con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli artt. 42 e 4:3 cod. pen. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1972, per il mancato superamento della soglia di punibilità, è inammissibile trattandosi di violazione di legge e di questione (l’omessa valutazione dei costi) non dedotte con i motivi di appello.
Come correttamente indicato dalla Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata) con l’appello non risulta i n n alcun modo contestatà, né l’entità RAGIONE_SOCIALE somme evase né i criteri per la loro determinazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordin degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilit cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio co il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedime impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione giudice di appello: in questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in a un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizion tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazion
Anche il quinto motivo con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 1 bis cod. pen. è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattand di questione dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Va ribadito il principio espresso da Sez. 4, con la sentenza n. 15815 15/03/2023, COGNOME, secondo cui l’applicabillità della causa di non punibilità d all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 30 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell’isti questione proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condi che il ricorrente, che ne è onerato a pena di inammissibilità del ricor genericità, alleghi l’esistenza di un novum, non deducibile prima della novellazione della norma, che imponga una rivalutazione del fatto ai fini dell’applicaz dell’esimente; la Corte ha escluso che costituisca un novum la modifica della cornice edittale seguita alla novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. rispett reato sanzionato con pena – come nel caso in esame – che già consenti l’applicazione della causa di non punibilità.
Il settimo motivo, sul rigetto della richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE circos attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
7.1. La Corte di appello ha rilevato che con l’appello non erano stati ind gli elementi di fatto in base ai quali le circostanze attenuanti generiche avr dovuto essere concesse dal Tribunale.
L’appello sul punto era – ed è – inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen genericità.
L’inammissibilità dell’appello riverbera i suoi effetti anche sull’inammissi del motivo di ricorso; infatti, secondo il costante indirizzo di legittim ; non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il Gi di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute al sua cognizione (cfr. Sez. 3, n. 3541 del 16)12/2015, dep. 2016, COGNOME, R
265937). Un motivo di appello inammissibile è non devoluto alla cognizione del giudice di appello.
7.2. Per altro, la tesi esposta nel ricorso è manifestamente infondata in diritto.
7.2.1. Sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fi della concessione o dell’esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.
È sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo i sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Ciò in quanto l’art. 133, comma 2, cod. pen., impone («deve) al giudice di tener conto anche della capacità a delinquere del colpevole, desunta, al n. 2, «dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato». Dunque, il riferimento al diritto all’oblio è del tutto privo di fondamento normativo, tenuto conto dell’art. 133 cod. pen.
7.2.2. Le affermazioni del ricorso sul divieto del bis in idem sostanziale anche quoad poenam, sono del tutto prive di fondamento normativo.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione principio del ne bis in idem.
Per Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425 – 01, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il ric:onoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva).
7.2.3. Va, altresì, ricordato che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all’imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME Puccio, Rv. 27727101).
7.2.4. Infine, il danno all’erario va parametrato all’imposta evasa, non alla scelta o meno della pubblica amministrazione di costituirsi parte civile in giudizio, trattandosi di mera eventualità.
Il settimo motivo sulla pena è fondato.
8.1. Il Tribunale ha applicato la pena all’interno dei limiti edittali in vigore momento del fatto, la reclusione da uno a tre anni; però, ha determinato la pena complessivamente, senza indicare la pena base e l’aumento per la continuazione. La condanna è avvenuta, infatti, per due diversi reati, commessi in relazione a due periodi di imposta diversi.
In primo grado l’entità della pena – per quanto complessiva – è stata determinata con una motivazione insufficiente: non è stata determinata specificamente la pena base e ciò era necessario poiché risull:a inflitta una pena superiore al minimo e, complessivamente, pari al medio edittale il che imponeva una motivazione analitica, secondo il costante orientamento della giurisprudenza.
8.2. La Corte di appello, oltre a rilevare che la recidiva contestata è stata di fatto esclusa, si è limitata ad affermare che la pena era congrua perché di poco superiore al minimo edittale secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti «in considerazione della personalità del prevenuto e dell’entità RAGIONE_SOCIALE imposte evase».
Tale decisione è erronea, perché la pena base non è stata determinata in primo grado – sicché la motivazione è manifestamente illogica – e la pena complessiva non è di poco superiore al minimo edittale ma è pari al medio edittale.
La pena in vigore al momento del fatto era quella da uno a tre anni di reclusione.
8.3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Si dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 12/09/2023.