Omessa comunicazione reddito e gratuito patrocinio: l’errore non scusa
L’ordinanza n. 13471/2024 della Corte di Cassazione ribadisce la responsabilità penale per l’omessa comunicazione reddito da parte di chi beneficia del patrocinio a spese dello Stato. La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’errore sulle norme che regolano i limiti di reddito per accedere al beneficio non può essere invocato come scusante. Questo articolo analizza la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un cittadino veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in appello dalla Corte d’Appello per il reato previsto dagli articoli 79 e 95 del d.P.R. 115/2002. L’accusa era quella di non aver comunicato le variazioni di reddito del proprio nucleo familiare, variazioni che avrebbero comportato la perdita del diritto al gratuito patrocinio.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un presunto vizio di motivazione e sulla violazione di legge. In sostanza, sosteneva di aver agito in buona fede, affermando di non possedere le conoscenze necessarie per capire se i redditi aggiuntivi percepiti da un suo familiare convivente fossero rilevanti ai fini del superamento delle soglie di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto le argomentazioni difensive infondate e meramente riproduttive di questioni già correttamente esaminate e respinte dai giudici di merito.
Le Motivazioni: Omessa Comunicazione Reddito e l’Errore sulla Legge Penale
Le motivazioni della Corte si concentrano su due punti cruciali che chiariscono la portata degli obblighi di chi accede al gratuito patrocinio.
La Consapevolezza dei Mutamenti di Reddito
I giudici hanno smontato la tesi della buona fede, evidenziando come l’imputato non potesse ignorare i mutamenti di reddito avvenuti all’interno del suo nucleo familiare. La Corte ha sottolineato la significatività di tali variazioni reddituali e, soprattutto, il fatto che il familiare convivente le avesse regolarmente inserite nella propria dichiarazione dei redditi (mod. 770). Questi elementi rendevano palese e non ignorabile la modifica della situazione economica complessiva della famiglia, facendo cadere ogni pretesa di inconsapevolezza.
L’Errore sulla Norma non è una Scusante Valida
Il punto giuridicamente più rilevante della decisione riguarda la natura della norma sui limiti di reddito. La difesa implicava che un errore su tale norma potesse essere considerato un errore scusabile su una legge diversa da quella penale (legge extrapenale).
La Cassazione ha respinto categoricamente questa impostazione, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza. L’art. 76 del D.Lgs. 115/2002, che definisce le condizioni di reddito per l’ammissione al patrocinio, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice (art. 95). Pertanto, non costituisce una legge extrapenale, ma è un elemento integrante della stessa fattispecie penale. Di conseguenza, l’errore su di essa è un errore sulla legge penale, che, secondo i principi generali del nostro ordinamento, non ha efficacia scusante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione per chiunque richieda o benefici del patrocinio a spese dello Stato. La principale implicazione è che la responsabilità di comunicare tempestivamente ogni variazione dei limiti di reddito è un dovere stringente e non ammette leggerezze. Non è possibile difendersi sostenendo di non conoscere la legge o di non aver compreso la rilevanza dei redditi percepiti da altri membri del nucleo familiare. La giurisprudenza è chiara nel considerare le norme sui requisiti economici come parte integrante del precetto penale, rendendo l’errore su di esse giuridicamente irrilevante ai fini della colpevolezza.
È possibile giustificare l’omessa comunicazione di un aumento di reddito per il gratuito patrocinio sostenendo di non conoscere la legge?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la norma sui limiti di reddito (art. 76 D.Lgs. 115/2002) è parte integrante della norma penale (art. 95). Di conseguenza, l’errore su di essa è un errore sulla legge penale, che non ha efficacia scusante.
Cosa succede se un familiare convivente dichiara un reddito che il beneficiario del gratuito patrocinio omette di comunicare?
Questo fatto rende ancora meno credibile la tesi della buona fede. Secondo la Corte, se la variazione di reddito è significativa e viene dichiarata da un convivente, il beneficiario non può sostenere di ignorarla, in quanto è un dato che modifica la situazione economica complessiva del nucleo familiare.
Qual è la conseguenza di un ricorso in Cassazione ritenuto inammissibile in un caso come questo?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna stabilita dalla Corte d’Appello. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25 ottobre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Marsala, in ordine al reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002, commesso in Marsala il 26 giugno 2017.
Rilevato che il primo motivo , con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il difensore prospetta la buona fede del ricorrente, deducendo che egli non era in possesso RAGIONE_SOCIALE conoscenze necessarie a comprendere se l’ulteriore reddito percepito nell’ambito familiare fosse in grado o meno di generare reddito imponibile: nella motivazione, tuttavia, si è dato atto che COGNOME aveva omesso di comunicare i mutamenti del reddito, che non poteva ignorare,data la loro significatività e dato che il famigliare convivente li aveva inseriti nella dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO. In ogni caso il motivo non tiene conto del principio consolidato secondo cui l’art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale, sicchè l’errore sU di esso ricadente non ha efficacia scusante. (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, COGNOME, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 263013).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024