Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2703 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
nei confronti di:
COGNOME NOME, nata a Castellammare di Stabia (Na) il DATA_NASCITA;
e VO.A41
avverso la sentenza n. 245/2024 del Tribunale di Torre Annunziata del 21 irriagi 2025;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 gennaio 2025 il Tribunale di Torre Annunziata ha mandato assolta, con la formula perché il fatto non costituisce reato, NOME, imputata in relazione alla violazione dell’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2049, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 2049, così modificata la originaria imputazione avente ad oggetto la violazione dell’art. 640-bis cod. pen., per avere la medesima presentato la domanda per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza omettendo di comunicare lo stato di detenzione del marito componente il nucleo familiare, in tale,modo conseguendo in misura superiore a quanto effettivamente dovuto il beneficio già a suo tempo richiesto..
Nel motivare il provvedimento assolutorio, il Tribunale oplontino osservava che le modalità di presentazione della domanda da parte della imputata, cioè tramite la compilazione di essa fatta dagli addetti ad un patronato prima della esecuzione dell’ordine di carcerazione in danno del marito, non consentivano di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza, quanto all’elemento soggettivo, in capo alla imputata della responsabilità penale.
Per tale motivo la stessa era stata mandata assolta.
Con atto del 8 aprile 2025 ha interposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, affidando la propria impugnazione a due motivi di ricorso, il primo dei quali avente ad oggetto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza emessa in primo grado, atteso che la circostanza che la domanda per il conseguimento del beneficio fosse stata materialmente redatta da impiegati del patronato non escludeva che la stessa fosse stata formata sulla base delle notizia fornite dalla prevenuta.
Il secondo motivo di ricorso attiene alla avvenuta attribuzione di valenza scrirninante, in quanto incidente sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, su di una dato che potrebbe, al massimo, integrare una ipotesi di ignorantia legis non idoneo ad escludere l’elemento soggettivo del reato in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso è meritevole di essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio che – una volta provveduto alla corretta riqualificazione della condotta posta in essere dalla originaria imputata nei termini di cui all’art. 7, comma 1 (e non comma 2, come erroneamente segnalato dal Pm ricorrente), del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019 – il Tribunale oplontino ha escluso la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato per come riqualificato (si ricorda che si tratta di reato a dolo generico), argomentando in funzione del fatto che la attestazione ISEE che era stata presentata dalla COGNOME era stata formata anteriormente all’avvenuta carcerazione del marito di costei; ha, però, omesso di considerare il Tribunale che il reato oggetto di contestazione non è riferito alla veridicità o meno della attestazione ISEE ma alla rispondenza CL1/4. verità della informazioni che la COGNOME ha fornito, in occasione della presentazione della istanza di erogazione del reddito dio cittadinanza, operazione intervenuta solo in data 16 Marzo 2020, quanto alla effettiva composizione del suo nucleo familiare; in particolare la stessa aveva, infatti, omesso di riferite che uno dei componenti di esso, cioè il marito NOME NOME, sin dal 6 febbraio 2020. era stato associato al carcere in esecuzione di un ordine di carcerazione.
La circostanza che la donna, allorché ha comunicato al patronato gli elementi informativi necessari per la redazione della domanda abbia taciuto tale fattore (ovvero abbia omesso di comunicare al patronato, anteriormente alla presentazione della domanda, l’avvenuta variazione dei dati in questione), è di per sé tale da integrare gli estremi del reato in contestazione, atteso che il patronato è esclusivamente il veicolo attraverso il quale le informazioni ad esso consegnate dall’istante sono trasmesse all’ente erogante.
La evidente consapevolezza dal parte della COGNOME dello status detentionis del marito con lei convivente – irrilevante essendo l’eventuale ignoranza sulla circostanza che era necessario fornire informazioni attuali sulla effettività di tale stato risolvendosi essa in una forma di ignoranza sulla portata del precetto penale – rende viziato il ragionamento operato dal Tribunale in ordine, invece, alla incertezza sull’elemento soggettivo del reato per come riqualificato a carico della COGNOME.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio che, trattandosi di impugnazione per saltum presentata dal ricorrente Pm, va disposto verso la Corte di appello di Napoli.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente