Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, presentata da NOME COGNOME, intesa all’ammissione alle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà e rigettato quella di detenzione domiciliare.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per essere stato adottato il provvedimento impugNOME all’esito di udienza camerale alla quale egli ed il suo difensore non hanno potuto partecipare per non essere stati ritualmente avvisati.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merito, pertanto, accoglimento.
È pacifico che, nel procedimento di sorveglianza, così come in quello di esecuzione, l’omessa citazione dell’interessato per l’udienza camerale propedeutica alla decisione determina nullità assoluta del provvedimento emesso al suo esito (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280189 – 01; Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, COGNOME, Rv. 265235 – 01; Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, COGNOME, Rv. 248679 – 01; nonché, con specifico riferimento al procedimento di sorveglianza, Sez. 1, n. 2370 del 19/05/1993, COGNOME, Rv. 195143 – 01; Sez. 1, n. 484 del 01/02/1991, Napoli, Rv. 186650 – 01).
Nel caso di specie, risulta che il condanNOME, il 26 novembre 2020, aveva dichiarato – all’atto di chiedere, dopo la notificazione dell’ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione, l’ammissione ad una misura alternativa – di essere domiciliato in Livorno, INDIRIZZO, ovvero all’indirizzo già indicato, pochi giorni prima, al personale della Questura incaricato di portarlo a conoscenza del sopra menzioNOME ordine di carcerazione.
Considerato che, dall’esame degli atti trasmessi, non risulta che sia stata disposta la notifica del decreto di citazione per l’udienza del 10 ottobre 2023 a tale indirizzo e che, anzi, l’ordinanza impugnata qualifica COGNOME come soggetto senza fissa dimora, già domiciliato in altro luogo (INDIRIZZO,
Livorno), priva di congruo riscontro appare l’affermazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della rituale notificazione all’imputato del decreto di citazione per l’udienza al cui esito è stato emesso il provvedimento impugNOME ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., modalità che presuppone l’impossibilità di effettuare la notifica nel domicilio dichiarato, della quale, nel caso in esame, non vi è prova.
Preso, pertanto, atto, alla luce delle superiori considerazioni, dell’illegittimità dell’ordinanza impugnata, emessa all’esito di un procedimento svoltosi a contraddittorio non integro, deve, in conclusione, disporsene l’annullamento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, scevro dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso il 05/04/2024.