Omessa citazione persona offesa: quando l’imputato non può lamentarsene
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio di procedura penale: la nullità derivante dalla omessa citazione della persona offesa non può essere fatta valere dall’imputato. Questa decisione ribadisce che le norme procedurali sono poste a tutela di interessi specifici, e solo chi è titolare di quell’interesse può lamentarne la violazione. Analizziamo insieme questa pronuncia per capirne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un uomo, condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la sua colpevolezza. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di ricorrere in Cassazione, basando la sua impugnazione su un unico motivo di natura strettamente procedurale.
Il Motivo del Ricorso: L’omessa citazione della persona offesa
Il ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che la mancata citazione in giudizio della persona offesa lo avesse indotto in errore. Secondo la sua tesi, questa omissione avrebbe ingenerato nella difesa il dubbio circa l’effettiva esistenza di una querela, atto indispensabile per la procedibilità del reato. In sostanza, l’imputato cercava di utilizzare un presunto vizio procedurale, relativo alla vittima, per invalidare la propria condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione sono chiare e si fondano su due pilastri argomentativi.
L’esistenza della Querela
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno fugato ogni dubbio sull’esistenza della querela. Hanno infatti accertato che l’atto era stato ritualmente presentato dalla vittima presso una Stazione dei Carabinieri e risultava regolarmente inserito nel fascicolo del pubblico ministero. Pertanto, il presupposto fattuale su cui si basava l’errore lamentato dalla difesa era del tutto inesistente.
La mancanza di interesse dell’imputato a eccepire la nullità
Questo è il cuore della decisione. La Cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: la nullità che deriva dall’omessa citazione della persona offesa in giudizio, prevista dall’art. 178 c.p.p., non può essere eccepita dall’imputato. Il motivo è semplice: l’imputato manca di ‘interesse’ a far valere questa specifica violazione.
La norma che impone di citare la vittima del reato ha un unico scopo: permetterle di esercitare i propri diritti all’interno del processo penale, primo fra tutti quello di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno. Si tratta, quindi, di una garanzia posta a esclusiva tutela della persona offesa. L’imputato non è il destinatario di questa tutela e, di conseguenza, non ha titolo per lamentarsi della sua inosservanza. La sua posizione processuale non subisce alcun pregiudizio dalla mancata presenza della vittima.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale del diritto processuale: non tutte le irregolarità possono essere fatte valere da chiunque. Per poter denunciare un vizio procedurale è necessario avere un interesse concreto e giuridicamente rilevante, ovvero dimostrare che la norma violata era posta a tutela di una propria posizione giuridica. Nel caso dell’omessa citazione della persona offesa, l’unico soggetto legittimato a lamentarsi è la vittima stessa, non certo l’imputato. La decisione della Corte, quindi, non solo respinge un ricorso pretestuoso ma rafforza la logica e la coerenza del sistema processuale, impedendo che le garanzie previste per una parte vengano strumentalizzate a vantaggio della controparte. Per l’imputato, la conseguenza è la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Un imputato può chiedere l’annullamento della condanna se la vittima del reato non è stata chiamata a testimoniare o a partecipare al processo?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall’imputato, poiché egli manca di interesse giuridico a farla valere.
Qual è lo scopo principale della citazione in giudizio della persona offesa?
Lo scopo è quello di consentire alla vittima del reato di partecipare al processo per esercitare i propri diritti, in particolare quello di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del reato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di leg in ordine alla omessa citazione in giudizio della persona offesa – circostanza che avrebbe indott in errore la difesa dell’imputato circa la sussistenza della querela – è manifestamente infonda
In primo luogo, va osservato che la querela ritualmente presentata dalla persona offesa, NOME, in data 20.09.2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Roma-Flaminia, risult agli atti ed è contenuta nel fascicolo del pubblico ministero;
Il motivo dedotto è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità derivante dall’ome citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall’imputato poiché egli manca di interesse all’osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è que di consentire l’eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione (Sez. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore
Aresidente