Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23714 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Parte civile NOME RAGIONE_SOCIALE nel procedimento nei confronti di COGNOME NOMENOME nato a Giulianova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 26/05/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene NOME AVV_NOTAIO, chei,Zhiésto venga disposto l’annullamento agli effetti civili della impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che si è rimesso alle valutazioni e statuizioni della Corte di cassazione; letta la memoria del difensore della Parte civile, AVV_NOTAIO, che ha insi per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Parte civile NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aqu del 26 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 17 agosto) che, in riforma della sentenza di condanna in primo grado, ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 371 ter cod. pen.
Nel ricorso, proposto agli effetti civili, si deduce l’omessa citazione per il giudizio di a fissato per il 26 maggio 2023, della parte civile e dei suo difensore, con conseguente nullit regime intermedio ritualmente eccepita tramite il ricorso per cassazione.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclus come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo è fondato. Dall’esame degli atti del giudizio di appello – che , essendo stata dedotta una violazione processuale questa Corte è abilitata ad effettuare (ex multis, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 – dep. 2018, F., Rv. 273525 – 01)-risulta che il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato al difensore della costituita parte civile.
Sussiste quindi la dedotta nullità che risulta tempestivamente eccepita, atteso che «l’omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regol costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all’art. 178, primo, lett. c) – concernente la violazione delle norme che prevedono l’intervento, l’assistenz la rappresentanza di una parte privata – sottoposta al regime di cui all’art. 180 cod. proc. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l’annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello» n 10813 del 13/12/2011 – dep. 2012, P.c. in proc. Panza, Rv. 252470 – 01).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizi siudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 17 aprile 2024
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